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Diritto d’autore e moda: modelli e disegni possono essere considerati ‘opere’?

Il modello di un capo di abbigliamento può essere tutelato secondo la definizione di ‘opera dell’ingegno’? È la domanda a cui ha dovuto rispondere la Corte di Giustizia europea nel caso sottopostole dal Supremo Tribunal de Justiça portoghese.

La controversia riguarda le società di abbigliamento Cofemel – Sociedade de Vestuário, SA e G-Star Raw CV. Oggetto della causa sono i diritti d’autore rivendicati da G-Star nei confronti di alcuni suoi modelli di jeans, felpe e magliette che sarebbero stati “imitati” dalla Cofemel.

Il Supremo Tribunal de Justiça rileva che il Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos include sì i disegni e modelli come opere che possono godere della protezione derivata dal diritto d’autore, ma non precisa i requisiti che debbano essere soddisfatti affinché la suddetta opera possa effettivamente godere della protezione. I dubbi vengono quindi posti alla Corte europea, la quale deve chiarire «se la direttiva sul diritto d’autore osti a che una normativa nazionale preveda la concessione di detta protezione quando è soddisfatta la specifica condizione secondo cui i disegni e modelli devono, al di là del loro fine utilitario, produrre un effetto estetico specifico».

La risposta della Corte può essere divisa in due punti.

In primo luogo, si specifica che «ogni oggetto originale che costiruisce l’espressione di una creazione intellettuale del suo autore può essere qualificato come ‘opera’ ai sensi della direttiva sul diritto d’autore». Diversi atti derivati dall’Unione, infatti, attuano una protezione anche a disegni e modelli, andando così a definire questi come ‘opere’ (in determinati casi).

La protezione dei modelli, però, persegue obiettivi diversi rispetto a quella del diritto d’autore. La prima prevede una protezione per tutti quegli «oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa»; è applicabile per un periodo di tempo limitato, così da «rendere redditizi gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza». La seconda, di per sé, è di durata superiore ed «è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere». In tale senso, « la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d’autore, a un oggetto già protetto in quanto disegno o modello non può vanificare le finalità e l’effettività rispettive di tali due tutele, ragion per cui la concessione cumulativa di una tutela siffatta è ipotizzabile solo in alcune situazioni».

In secondo luogo, si specifica che «l’effetto estetico che può essere prodotto da un disegno o modello non costituisce un elemento rilevante per determinare, in un caso determinato, se tale disegno o modello possa essere qualificato come ‘opera’, giacché un tale effetto estetico costituisce il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva di bellezza che prova ciascuna persona che si trova ad osservare il disegno o modello in questione». La qualificazione come ‘opera’, quindi, prevede: 1) un oggetto sufficientemente identificabile con precisione e oggettività, 2) tale oggetto deve essere una creazione intellettuale che esprime libertà e personalità dell’autore.

Di conseguenza, «la circostanza che taluni modelli producano, al di là del loro fine utilitario, un effetto estetico specifico, non consente, di per sé, di qualificare tali modelli come ‘opere’».

Fonte
curia.europa.eu
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