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Reati ostativi: permessi premio anche per chi non collabora con la giustizia

La Corte Costituzionale ha deciso riguardo le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. In esame l’art. 4 bis, comma I, dell’Ordinamento penitenziario, dove non si prevede la concessione di permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia. Entrambi i casi riguardano due condannati all’ergastolo per delitti di mafia.

I giudici specificano che l’art. 4 bis, comma I, è illegittimo, anche nel caso in cui «sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata»; questo quando sussistono prove di piena partecipazione al percorso rieducativo.

Stando alla decisione, la “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante passa da principio assoluto a relativo; sarà il magistrato di sorveglianza a superare il carattere ostativo della condanna, stando ai rapporti pervenuti dal carcere e alle informazioni rilasciate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica o dalla Procura antimafia o antiterrorismo.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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