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Negare l’apertura di un conto corrente ai richiedenti asilo è discriminazione

Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020: La ricevuta di formalizzazione della domanda di protezione internazionale vale come l’effettivo permesso

Il caso riguarda un cittadino straniero a cui è stata rifiutata la possibilità di aprire un conto corrente nonostante fosse in possesso della ricevuta di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tale ricevuta, per questa tipologia di operazioni, vale come il permesso di soggiorno effettivo; soprattutto nel caso in cui il richiedente non abbia potuto recarsi in Questura per il ritiro del permesso effettivo causa pandemia.

Secondo i giudici di Roma, nel caso in questione «emerge con chiarezza sia dall’esposizione del ricorso che dagli atti allegati, che parte ricorrente contesta il comportamento discriminatorio di Poste Italiane che impedisce ai richiedenti asilo ancora non in possesso del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta di asilo, ma solo della ricevuta comunque munita di fotografia, di aprire un conto corrente di base; richiamando peraltro una norma, l’art. 126-noviesdecies del Testo Unico Bancario, introdotta proprio in funzione antidiscriminatoria, così come la circolare ABI e la comunicazione interna di Poste Italiane, anch’essere richiamate. Non vi è dubbio, pertanto, che il rifiuto di Poste di aprire il conto corrente di base per la mancanza del permesso di soggiorno definitivo, tenuto conto dei tempi lunghissimi per ottenerlo anche a causa delle chiusure dovute all’emergenza pandemica, costituisca una condotta discriminatoria».

Il rifiuto delle Poste o delle Banche nei confronti dell’apertura di un conto corrente, quindi, è illegittimo in quanto costituisce discriminazione. L’apertura del conto corrente è un diritto fondamentale. Senza di esso è impossibile farsi assumere, ottenere una regolare retribuzione e accedere alle prestazioni predisposte dallo Stato per fare fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Di seguito, la massima e il testo integrale dI Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020

APERTURA CONTO CORRENTE BASE – RICHIEDENTI ASILO – RIFIUTO POSTE ITALIANE SPA – DISCRIMINAZIONE – SUSSISTE

Il rifiuto opposto da Poste Italiane spa all’apertura di un conto corrente di base ai richiedenti protezione internazionale muniti della sola ricevuta della richiesta di permesso costituisce discriminazione in quanto il richiedente privo della possibilità di aprire un conto corrente di base si trova nell’impossibilità concreta di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa, non potendo nemmeno accedere ai contributi statali o regionali previsti per l’emergenza pandemica, con possibile ulteriore pregiudizio in ordine alla possibilità di accoglimento della domanda di protezione internazionale, sicché le Poste Italiane Spa devono immediatamente cessare la condotta discriminatoria consentendo l’apertura di un conto corrente di base.

ASGI
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

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