Diritto di famiglia

MASSIMA – BELLUNO 58/2016 DEL 9.2.2016, DOTT U. GIACOMELLI

 
Tribunale di Belluno,  9 febbraio 2016, n. 58/2016 – U. Giacomelli
ESECUZIONE – OPPOSIZIONE A PRECETTO – MANTENIMENTO PROLE – SPESE STRAORDINARIE – CONFERMA PRECETTO – (Cod. proc. civ. art.615)
Il provvedimento sul mantenimento della prole pronunciato nell’ambito della separazione dei coniugi, provvisorio o definitivo, che condanna il genitore a pagare, sia pure “pro quota”, le spese straordinarie (tra cui quelle scolastiche) costituisce titolo esecutivo anche in relazione a queste, allorché ne sia effettivamente documentata l’effettiva sopravvenienza ed entità.
La giurisprudenza
Conformi
Cass. 23.5.2011 n. 11316.
MANTENIMENTO PROLE – RIPETIBILITA’ – COMPENSAZIONE – ESCLUSIONE (Cod. civ. art. 447; Cod. proc. civ. art. 545)
Le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore non sono né ripetibili né compensabili, essendo state versate ed utilizzate a tale scopo.
La giurisprudenza
Conformi
Cass. 16.7.2005 n. 15098, Cass. 10.12.2008 n. 28987, Cass. 23.5.2014 n. 11489, Cass. 20.7.2015 n. 15186
 

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