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Permessi di paternità: validi anche se la mamma è casalinga

Consiglio di Stato – sentenza n. 17/2022

Il lavoratore con compagna/moglie casalinga può esercitare il suo diritto ai permessi di paternità?
È la domanda alla quale ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 17/2022.

La questione richiama due diritti:

  1. quello del bambino di crescere in condizioni ottimali (artt. 39, 40, 41, dlgs n. 151/2022);
  2. quello dei genitori di svolgere le proprie funzioni nelle condizioni migliori possibili (art. 2, Costituzione).

Entrambi i genitori, poi, devono esercitare in modalità paritetica i doveri di educazione, mantenimento e istruzione del figlio, e lo stesso vale per i diritti connessi alla responsabilità genitoriale.

Il fatto che la madre sia casalinga, quindi, non deve essere un ostacolo affinché il marito (lavoratore dipendente) possa esercitare il proprio diritto a periodi di riposo connessi alla sua figura di padre. In questo senso, il lavoro dipendente e quello domestico si equiparano.

Considerato ciò, il Consiglio di Stato ha sancito il seguente principio: «L’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente“, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità».

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