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Lo stalking condominiale non è un fatto di lieve entità

Corte di Cassazione – sentenza n. 49269/2022, sez. Prima Penale

Un conto è fare un “dispetto” al vicino di casa, l’altro è dare luogo a vere e proprie molestie reiterate nel tempo. Le continue occhiatacce, il pedinamento e le foto scattate di nascosto, infatti, sono solo alcuni dei comportamenti che possono far cadere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

È quanto si evince dalla sentenza di Cassazione n. 49269/2022, con la quale si è confermata l’accusa di molestie condominiali a carico di un’ottantenne siciliano.

Il caso

Nel 2021 l’uomo era già stato condannato a pagare una sanzione di 200 euro per il reato di disturbo o molestia alle persone. Secondo le testimonianze, l’uomo era solito molestare il dirimpettaio scattando foto, pedinandolo o intralciandone il cammino; comportamenti che l’imputato giustificava come conseguenze di un cattivo rapporto scaturito da alcuni soprusi del vicino.

Con il ricorso in Cassazione, l’ottantenne ha sollevato diverse questioni:

  • scarsa attenzione del Tribunale nel verificare l’attendibilità delle accuse a suo carico;
  • non aver considerato la reciprocità delle molestie e l’assenza di soggettività nella condotta incriminata;
  • mancata concessione della causa di non punibilità (art. 131 bis c.p.).

Stalking condominiale

Esaminato il ricorso, la Cassazione respinge la prima motivazione in quanto basata su congetture.
Inammissibile anche la seconda: le molestie contestate erano più numerose e meno neutre di quelle riportate dal ricorrente.
Infine la reiterazione delle molestie ha fatto sì che i giudici non consentissero la non punibilità per particolare tenuità del fatto, il che ha portato alla condanna dell’ottantenne.

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