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La vicenda Miro e le immissioni canine

È recente la notizia della liberazione del pastore maremmano Miro. I proprietari del cane, dopo essere stati condannati con due decreti penali, rispettivamente di 154 e 70 euro di multa, hanno dovuto assistere al sequestro del proprio amico a quattro zampe, accusato di abbaiare troppo.
Dopo 22 giorni di cattività in un canile, il giudice ha disposto il dissequestro dell’animale, in attesa del processo, e una temporanea limitazione alla sua libertà di movimento che gli imporrà di non uscire di casa dalle nove di sera alle sette del mattino.
Dal punto di vista etico nulla quaestio, a fortiori tenendo a mente che la denuncia è arrivata da un benzinaio che abita a trecento metri di distanza, che il luogo di abitazione è in una campagna parzialmente isolata e che nessun altro vicino si è lamentato.
Dal punto di vista giuridico è, invece, interessante capire quali ripercussioni possa avere l’abbaiare di un cane.
Il rumore che si propaga da un cane è qualificabile come immissione: ex art. 844 c.c. «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà».
Entrando nel caso di specie, e tralasciando la disciplina degli animali in condominio, di cui abbiamo già precedentemente parlato, primariamente va sottolineato come l’abbaio non possa essere episodico o occasionale ma debba essere continuo e molesto; in secundis vanno tenute a mente le parole della sentenza n. 1394/1999 della Cassazione: «È necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate; l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità».
Sebbene possa apparire strano, l’abbaiare di un cane può, potenzialmente, avere rilevanza anche dal punto vista penale, attivando quando disposto dall’art. 659 c.p., in tema di disturbo della quiete pubblica, comportando l’arresto del padrone che non impedisca al proprio animale di abbaiare.
Il discrimine tra ambito civilistico e penalistico si riverbera anche sulla tollerabilità del comportamento canino; se in ambito civile è necessario valutare concretamente caso per caso, in ambito penalistico è bastevole, anche solo astrattamente, che l’agire del cane disturbi un numero indeterminato di persone.
Citando Cicerone: «Quosque tandem abutere, canis, patentia nostra?»
Vista la fine fatta dal povero Miro pare che, nel corso dei secoli, la pazienza umana si sia decisamente abbassata.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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