Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 2986/2016 del 15.11.2016 (Dott. M Coltro)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione seconda civile

il Giudice unico, dottor Massimo Coltro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XXX del ruolo generale degli affari contenziosi promossa

da

R. B. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati G. B. e G. D. A. per mandato a margine dell’atto di citazione e domiciliato presso lo studio di via a Domegliara (VR)

– parte attrice –

contro

U. C. I. S. C. a r.l. (C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato P. S. per mandato a margine della comparsa e domiciliato presso il suo studio in a Verona

– parte convenuta –

e contro

G. P.,
M. F.,

– convenuti contumaci –

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale – manleva

Conclusioni per la parte attrice

Voglia l’Ill.mo Giudice istruttore designato
Nel merito
i. accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto il 15 settembre 2011 è avvenuto per fatto e colpa esclusiva e/o concorsuale di M. F. quale conducente e di G. P. quale proprietario dell’autovettura modello R. tg e per l’effetto condannare la società U.C.I. scarl in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante processuale della società assicuratrice D. L. V. A. a corrispondere a R. B. la complessiva somma di € 35.000 e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche ex art. 1226 cod. civ., il tutto entro i limiti di € 52.000.
ii. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa e 15% per spese forfettarie come per legge.

Conclusioni per la parte convenuta

Nel merito: respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precisate in via principale, contenersi l’accoglimento della domanda attorea entro i limiti della percentuale di responsabilità eventualmente accertata a carico del conducente della vettura di parte convenuta M. F. e del danno al motociclo, nonché biologico, effettivamente provati dall’attore; in ogni caso detratto dal risarcimento per il danno biologico quanto già liquidato dall’Inail pari ad € 4.798,99.
Con vittoria di compensi di patrocinio, spese esenti, cpa iva ed ogni altro accessorio come per legge.
Per il rifiuto del contraddittorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

i.- Con atto di citazione notificato il 30 agosto 2013 R. B. evocava in giudizio U. C. I. S. C. a r.l. (quale rappresentante dellaD. L. V. A. nonché G. P. e M. F. avanti al Tribunale di Verona chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti all’esito di un sinistro stradale avvenuto il 15 settembre 2011 alle ore 12,05 in Lazise. Esponeva che quel giorno percorreva la gardesana occidentale con direzione Peschiera del Garda a bordo del proprio motociclo ed a velocità ridottissima stante il traffico; che seguiva l’autoveicolo R. condotto da M. F. di proprietà del P. e assicurato con D. L. V.; che all’altezza di una rotatoria in località Marra il conducente del veicolo antistante aveva azionato l’indicatore di svolta a destra e dopo essersi immesso nella rotatoria aveva iniziato la manovra di svolta verso via Marra ma repentinamente, sempre mantenendo l’indicatore di svolta a destra, aveva mutato direzione svoltando verso sinistra; che l’inversione a “U” aveva determinato la collisione. Si costituiva Uci Ufficio Centrale Italiano contestando la domanda sul rilievo per cui la colpa del sinistro era addebitabile al B. che in area ove il sorpasso era vietato aveva iniziato la manovra relativa violando l’art. 149 del Codice della Strada nonché l’art. 141 del medesimo codice. Contestava il quantum evidenziando che era stato attribuito dall’Inail il risarcimento del danno biologico in € 4.798,99.
Non si costituivano G. P. e M. F. che rimanevano contumaci.
Assegnati i termini per memorie, poi dimesse, la causa veniva istruita documentalmente, con l’assunzione di prove testimoniali, a mezzo interrogatorio formale e con apposita c.t.u. medica. Era trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi, poi dimessi telematicamente.
ii. – Osserva il Tribunale.
iii. – All’esito dell’istruttoria per la prova costituenda in una con il verbale di accertamento dimesso e con i documenti comprovanti lo stato dei luoghi, deve ritenersi provato che il 15 settembre del 2011 alle ore 12,05 circa R. B. a bordo del proprio motociclo tipo Piaggio percorreva la strada gardesana occidentale con direzione Peschiera (VR) posto dietro l’autoveicolo tipo
Reanult di proprietà di G. P., condotto da M. F. e assicurato per la responsabilità civile con D. L. V.. All’altezza della rotatoria posta in località Marra la F. aveva azionato l’indicatore di direzione destro per svoltare verso il parcheggio di Lazise ma poi, repentinamente, aveva deviato verso sinistra collidendo col motociclo del B. che era affiancato al lato destro e che procedeva a velocità limitatissima come del resto l’autoveicolo della convenuta (così le concordi dichiarazioni dei testimoni oculari S. M., agente della Polizia di Stato e di E. D. unitamente alle fotografie prodotte). A seguito di questo il B. era caduto a terra riportando causalmente le lesioni personali meglio indicate dal c.t.u.. Risulta così del tutto evidente che il sinistro all’esito del quale R. B. ha subito danni fisici è stato determinato in misura preponderante dalla colposa condotta di guida di M. F. che alla rotatoria in località Marra di Lazise ha utilizzato l’indicatore di svolta a destra cagionando nel conducente il motociclo (R. B.) il legittimo affidamento sulla esecuzione in tal senso della manovra. In realtà la F. dopo aver azionato l’indicatore di svolta a destra ha svoltato contraddittoriamente verso sinistra e in tal modo ha determinato la collisione e la successiva caduta del motociclista che era al fianco dell’autoveicolo. Se quindi la colpa preponderante va ascritta alla F. non di meno risulta una colpa concorrente in misura che si stima equa del 30 % in capo al conducente il motociclo il quale se è pur vero che ha fatto  affidamento sulla manovra indicata dalla F. di svolta a destra non ha certo rispettato la regola che vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni (art. 148 del C.d.s.) essendo del tutto evidente che il sinistro si è verificato nel mentre il motociclo era affiancato alla R. come evidenziato dai testimoni e non potendo certo applicarsi la norma di cui all’art. 148 co. 12 lett a) che ammette il sorpasso solo ove il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra.
iv.- Detto questo il problema si sposta tutto nella determinazione del quantum del risarcimento del danno non patrimoniale tenuto conto della domanda ed alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sezioni Unite civile 24 giugno 11 novembre 2008 n. 26972).
Va innanzi tutto riconosciuto a R. B. il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) indicato normativamente come danno biologico. Il danno biologico inteso nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali dalla vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (artt. 138 e 139 del D. Lgs. 209/2005 entrato in vigore il 1 gennaio 2006, in termini sostanzialmente conformi all’elaborazione giurisprudenziale precedente), risulta la figura oggetto della prima richiesta e va determinato certamente in base al criterio del punto di invalidità (Cfr. Cass. civ. 4255/95) tenuto anche conto, però, della situazione concreta. Nel caso specifico lo stesso va liquidato equitativamente con riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano e sulla scorta delle risultanze della c.t.u. agli atti.
Va attribuita alla parte attrice R. B. anche la somma per inabilità temporanea totale pari ad € 130 al giorno per quella assoluta ed in proporzione per l’inabilità temporanea parziale e questo al fine di garantire il completo risarcimento del danno.
Il c.t.u., dr. C., altre volte nominato e che gode della fiducia dell’Ufficio, con l’elaborato peritale dimesso – puntuale, chiaro, approfondito e quindi del tutto condivisibile anche perché non oggettivamente e validamente contestato – ha acclarato che R. B., a seguito del sinistro ed a causa dello stesso, ha riportato un trauma fratturativo del piatto somatico superiore di D12 con coinvolgimento del muro anteriore. A seguito di questo ed in conseguenza diretta del sinistro ha riportato una inabilità temporanea totale di 20 giorni; una inabilità temporanea parziale al 75% di 45 giorni; una inabilità temporanea parziale al 50% di altri 30 giorni e una inabilità temporanea parziale al 25% di altri 55 giorni. Il danno biologico permanente stabilizzato e non soggetto a possibili miglioramenti a causa del trauma, è stato indicato dal c.t.u. nella misura, condivisibile, del 11%.
Le risultanze della c.t.u., chiare e documentate, paiono del tutto accettabili anche in quanto non risultano svolte oggettive contestazioni da parte dei consulenti delle parti.
Considerata la puntualità dell’accertamento a R. B. dell’età di anni 67 al momento del sinistro, dovrebbero spettare € 35.000 con la necessaria personalizzazione inerente i profili dinamico relazionali e l’aggiornamento all’attuale. Nella determinazione dell’importo è stato considerato pure il risarcimento del danno da ritardo.
v.- Tenuto conto del concorso di colpa del 30% a R. B. va riconosciuta la somma di € 24.500 dalla quale va detratto il risarcimento erogato dall’Inail per la stessa causale e che non può quindi importare duplicazione nella misura di € 4.798,99 per il danno biologico importo che dovrà essere rivalutato all’attuale in € 4.900.
I convenuti UCI U. C. I. S. C. a r.l. e G. P. e M. F. vanno quindi condannati in solido al pagamento della differenza pari ad € 19.600 in moneta attuale oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Nulla per il danno patrimoniale in mancanza di allegazioni e prova chiare a dimostrare il pregiudizio al motociclo.
Le spese processuali, tenuto conto degli esiti complessivi del giudizio vanno compensate per 1/3 e per la restante parte vanno poste a carico dei convenuti.
Le spese della c.t.u. medica vanno poste a carico dei convenuti per i 2/3 e per 1/3 a carico del B..
Ogni ulteriore e diversa eccezione, istanza anche istruttoria, irrilevante e inammissibile per le ragioni di cui all’ordinanza istruttoria e per la natura della pronuncia, e domanda, vanno disattese.

P.Q.M.

Il Giudice unico, dr. Massimo Coltro, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da R. B. contro U. C. I. S. C. a r.l. e contro G. P. e M. F., così provvede:
– accerta e dichiara che il sinistro del 15 settembre 2011 si è verificato per fatto e colpa concorrenti del B. (nella misura del 30%) e della F. (nella misura del 70%);
– in parziale accoglimento della domanda condanna i convenuti U. C. I. S. C. a r.l., G. P. e M. F. al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di R. B. in complessivi € 19.600 in moneta attuale e comprendenti il risarcimento del danno da ritardo oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo (già detratto l’acconto versato dall’Inail);
– compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e pone la restante parte a carico dei convenuti U. C. I. S. C. a r.l., G. P. e M. F. in solido tra loro in € 3.233 per compensi oltre alle spese in € 300 oltre alle spese generali del 15%, ad i.v.a. e c.p.a.;
– pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del B. della misura del 30% e dei convenuti per la parte restante;
– rigetta ogni diversa eccezione, istanza e domanda.
Così deciso in Verona il 20 ottobre 2016
IL GIUDICE
Dr. Massimo Coltro

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