La domanda di accertamento che le parti hanno già definito ogni questione patrimoniale nascente dal matrimonio e tra loro esistente è inammissibile
11 NOV 2019 – VICENZA
Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 1494 del 02.07.2019 – Giudice estensore dott.ssa Poi – Presidente dott.ssa Caparelli
In sede di divorzio la domanda di accertamento che le parti hanno già definito ogni questione patrimoniale nascente dal matrimonio e tra loro esistente è inammissibile in quanto posta al di fuori dei casi di connessione “forte”.
Dovrà essere dichiarata inammissibile la domanda di accertamento che le parti hanno già definito ogni questione patrimoniale nascente dal matrimonio e tra loro esistente in quanto non rientrante nei casi di connessione “forte” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. ossia in quanto posta al di fuori dei soli casi in cui è consentita la trattazione unitaria delle cause ai sensi dell’art. 40 co.3 c.p.c.
(Nel caso di specie la ricorrente oltre a richiedere la pronuncia e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, chiedeva anche che il Tribunale dichiarasse che i coniugi avevano già definito ogni questione patrimoniale nascente dal matrimonio e tra loro esistente. Il Tribunale Berico dichiarava lo scioglimento del matrimonio con parte resistente contumace, ma dichiarava la suddetta domanda di accertamento inammissibile in quanto posta al di fuori dei casi di connessione “forte” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.).
Giurisprudenza conforme: Cass. Civ. Sez. I°n. 3316/2017
Massima a cura dell’avv.to Silvia Toselli
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