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Il trasferimento autorizzato del figlio minore all’estero non implica automaticamente una deroga all’affidamento condiviso

05 GIU 2020 – VERONA
Tribunale di Verona, 28 maggio 2020, n. 803 – Pres. D’Amico – Rel. Ghermandi

DIVORZIO GIUDIZIALE – TRASFERIMENTO AUTORIZZATO ALL’ESTERO DEL FIGLIO MINORE – AFFIDAMENTO CONDIVISO
(art. 337 ter c.c.)

Va confermato l’affidamento condiviso del figlio, anche laddove quest’ultimo sia stato autorizzato a trasferirsi all’estero con uno dei genitori, potendo derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore. La distanza rileva difatti unicamente ai fini della regolamentazione di tempi e della modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore, a meno che non sussistano circostanze talmente gravi che possano mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico-fisico del minore.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Verona ha confermato l’affidamento condiviso della figlia quattordicenne, già autorizzata a trasferirsi con la madre in Brasile, Paese d’origine della famiglia, dopo averlo valutato come il collocamento più rispondente alle esigenze della minore. Il Collegio ha poi organizzato il calendario di visite così da garantire alla figlia lunghi periodi di permanenza in Italia con il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, oltre a contatti telefonici e in videochiamata almeno due volte alla settimana].

Conformi: Cass. civ. n. 24256/2010; Cass. civ. n. 6535/2019

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