Guida in stato di ebbrezza aggravata: assolto per etilometro non conforme
Tribunale di Bolzano – sentenza n. 381/2022, sez. Penale
Se l’etilometro utilizzato per rilevare il tasso alcolemico di un autista in evidente stato di ebbrezza presenta delle falle a livello di controlli e verifiche, l’imputato può essere assolto.
È quanto si evince dalla sentenza n. 381/2022 del Tribunale di Bolzano (sez. Penale), con la quale si assolve l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza nonostante la sua condizione sia stata determinante per causare un sinistro stradale (per fortuna senza vittime).
Il caso
Dicembre 2019. Una notte, poco dopo le 23.00, si segnala ai carabinieri un sinistro stradale. Una volta arrivati sul posto questi sottopongono l’imputato all’etilometro: 2,30 g/l alla prima prova e 2,13 g/l alla seconda.
Formata l’accusa su detti valori, le prove vengono smentite perché lo strumento utilizzato presenta non poche criticità.
Consulenza sull’etilometro
Il consulente chiamato dalla difesa redige una relazione tecnica sull’etilometro utilizzato ed evidenzia numerose lacune:
- nessuna omologazione del prototipo;
- certificato di omologazione rilasciato a un soggetto diverso dal costruttore dell’apparecchio (questo l’unico legittimato per legge);
- illegittima voltura dell’apparecchio;
- sigla di riferimento discordante tra certificato di omologazione e libretto metrologico;
- manomissione della targhetta;
- verifiche periodiche non eseguite;
- nonostante l’etilometro risalisse al 1999, sul libretto non compariva alcuna riparazione dello stesso;
- parziale esecuzione delle 565 verifiche previste dal DM 196/90;
- mancanza di verifiche sul corretto funzionamento prima e dopo il test sull’indagato;
- nessun risciacquo della bocca da parte dell’imputato prima di effettuare il test;
- la temperatura alla quale era stato effettuato il test era di -3° C, mentre il range di attendibilità va da 0° a 45° C.
L’assoluzione
Evidenziate queste criticità, il PM non ha fornito alcuna prova in grado di contrapporsi. La sentenza di Cassazione n. 3201/2019, infatti, prevede che «in tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova della omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio».
Considerato ciò ed esaminata la consulenza tecnica, il Tribunale ha deciso di assolvere l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale perché il fatto non sussiste.