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Facebook: è diffamazione se non si prova il furto del profilo

Corte di Cassazione – sentenza n. 40309/2022, sez. Quinta Penale

Si può evitare la condanna per diffamazione nel caso il proprio account Facebook fosse stato violato? Sì, ma spetta all’imputato provare il furto d’identità.
È quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40309/2022.

Il caso

Un uomo era stato condannato per diffamazione (art. 595 c.p.) nei primi due gradi di giudizio per aver rivolto diversi insulti via Facebook al comandante della polizia municipale.
L’imputato, però, sosteneva che non ci fosse alcuna prova che i messaggi in esame fossero stati scritti da lui, e avanzava la possibilità che il profilo Facebook gli fosse stato rubato. Tuttavia, la Corte d’Appello non ha potuto accertare il furto perché l’imputato stesso non ha portato alcuna prova a sostegno della propria tesi.
Contestata, inoltre, la portata offensiva dei post.

L’attribuzione delle offese è certa se non si denuncia il furto del profilo

La Cassazione ritiene che il ricorso è inammissibile. La conclusione della Corte d’Appello, infatti, è corretta: se il furto del profilo non viene provato o denunciato, non c’è alcuna prova che possa liberare l’imputato dalle accuse.
In secondo luogo, l’offensività dei post è indubbia.

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