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Conducente troppo ubriaco. Ha senso chiamare l’avvocato?

Corte di Cassazione – sentenza n. 36048/2022, sez. Quarta Penale

Se l’imputato è troppo ubriaco, perde il suo scopo finale la facoltà offerta dalla polizia giudiziaria di farsi assistere dal difensore di fiducia.
È quanto stabilito dalla sentenza n. 36048/2022 di Cassazione.

Il caso

Il conducente di un veicolo veniva condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione e a una multa di 4.800 euro per aver provocato un incidente mentre era in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 2,18 gr/l).

Con ricorso in Cassazione l’imputato chiedeva l’inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest, in quanto al momento dell’accertamento non veniva avvisato della possibilità di farsi assistere da un difensore. Stando all’art. 114 disp. att. c.p.p., infatti, il cittadino fermato per un controllo simile deve essere sempre avvisato di tale diritto.

Nella seconda motivazione l’imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate perché la correttezza dell’imputato non era sufficiente per concederle.

Il giudizio di Cassazione

I giudici di Cassazione dichiarano inammissibile il ricorso.

Per quanto riguarda il primo motivo, l’avviso previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. presuppone che «il soggetto destinatario dell’avviso si trovi in condizione tale da non poter comprendere quanto gli viene detto, tuttavia, l’atto, proprio perché urgente, non può essere differito, pena il vanificarsi dello scopo a cui è preordinato». In più, si precisa che «in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, che non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l’avviso può essere pretermesso».
Con queste precisazioni, quindi, si conferma il parere della Corte d’Appello, la quale sentenziava che l’avviso non dovesse essere dato.

Infondato anche il secondo motivo in quanto una corte di legittimità non può entrare in merito al riconoscimento delle attenuanti, a meno che la valutazione su di esse non abbia a monte una valutazione contraddittoria.

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