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Addebito della separazione anche se il tradimento è sospetto

Corte di Cassazione – ordinanza n. 27955/2022, sez. Prima Civile

Affinché scatti l’addebito della separazione, il tradimento di uno dei coniugi non deve per forza avere prova certa. Ad essere rivelante è il pregiudizio all’onore e decoro della persona tradita.

È quanto emerge dall’ordinanza di Cassazione n. 27955/2022, con cui si è confermata la richiesta di addebito della separazione avanzata da una moglie che aveva segnalato il mancato rispetto dell’obbligo di fedeltà da parte del marito come causa della separazione stessa.

L’infedeltà solo sospetta

Per quanto riguarda l’addebito della separazione per infedeltà, il marito nega la causalità tra rapporti extraconiugali e la crisi coniugale; i problemi, infatti, erano già sorti prima che lo stesso intraprendesse una relazione all’infuori del matrimonio. In più, non vi è certezza su alcuni episodi di infedeltà presentati dalla moglie come prova.

L’addebito

I giudici di Cassazione hanno affermato che «l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente gravi, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.»

In aggiunta, si è precisato che «la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata nell’ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanza in un adulterio, comporti l’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge».

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