CivileFallimento

Concordato Preventivo di Società di Persone

Effetto esdebitativo per i soci illimitatamente responsabili

È sempre più frequente nella pratica il ricorso alla procedura di concordato preventivo da parte di società di capitali o di persone.

Per le società di persone è di particolare interesse la sorte dei soci illimitatamente responsabili, soprattutto quando gli stessi abbiano prestato garanzie personali nell’interesse della società.

L’art. 147 della Legge Fallimentare prevede l’estensione ai soci della dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata (SNC, SAS, SAPA).

Il concordato di una società di persone, invece, non determina l’assoggettamento automatico alla procedura dei soci.

In questo quadro si inserisce il secondo comma dell’art. 184 legge fallimentare, per il quale il concordato ha effetto nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ciò significa che, anche quando i soci non sono direttamente coinvolti nel concordato della società, il pagamento parziale dei creditori sociali effettuato nell’ambito del concordato ha effetto esdebitatorio sia per la società di persone che per i soci, i quali, quindi, dopo l’adempimento del concordato, non possono essere più chiamati a rispondere dei debiti residui della società.

La succitata norma fa salvo il patto contrario, volto a mantenere ferma la responsabilità solidale dei soci per la quota non soddisfatta nel concordato sociale.

Il problema si complica se i soci hanno rilasciato una fideiussione a garanzia dei debiti della società ammessa al concordato. In questo caso occorre stabilire se prevale la posizione del socio o del fideiussore.

La Corte di Cassazione ha optato per la prima soluzione, statuendo che l’effetto esdebitatorio in favore del socio illimitatamente responsabile si produce anche qualora lo stesso rivesta la qualità di fideiussore della società. Le Sezioni Unite, con la sentenza 24/08/1989, n. 3749, affermano che «Ai sensi del comma 2 dell’art. 184 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il concordato preventivo della società di persone – salvo patto contrario che va inserito, a pena di nullità, nella proposta – ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché questi abbiano prestato fideiussione a favore di taluni dei creditori per le obbligazioni sociali, in quanto il comma 1 dell’articolo citato, nello stabilire che i creditori anteriori al decreto di apertura del concordato conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, si riferisce ai terzi garanti o coobbligati che non siano soci».

Successivamente la Suprema Corte ha precisato che tale effetto esdebitatorio è indipendente dalla circostanza che il socio rivestisse tale qualità al momento in cui ha prestato la garanzia, purché sia tale al momento dell’omologazione (Cass. 29683/2011). La qualità di socio prevale quindi su quella di fideiussore anche quando è sopravvenuta alla garanzia.

Una voce distonica rispetto a tale orientamento è ravvisabile nella pronuncia Cass.12/12/2007, n. 26012, secondo la quale l’autonomia patrimoniale delle società di persone e la conseguente distinzione delle rispettive sfere giuridiche tra società e soci «escludono qualsiasi alterazione dello schema legale delle società di persone, consentendo alle parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, di aggiungere alla responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali un titolo diverso, in forza del quale al creditore è consentito, tra l’altro, di agire in sede esecutiva senza che il fideiussore possa avvalersi, in quanto tale, del beneficio di escussione».

Si tratta di una pronuncia finora isolata, dato che i più recenti pronunciamenti dei Giudici di merito (Trib. Torino 8.4.14; Trib. Pistoia 19.11.14) aderiscono al surriferito orientamento delle Sezioni Unite.

Rimane invece controversa la questione se l’effetto esdebitatorio operi anche per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato garanzia ipotecaria per i debiti sociali. L’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (24/08/1989, n. 3749) indurrebbe ad abbracciare la tesi affermativa. In senso contrario si è espresso il Tribunale di Venezia del 31.05.2010. La natura dibattuta della questione ha indotto la sezione Prima Civile a rimettere al Primo Presidente della Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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Simone Cecchin

Avvocato in Asolo (TV), Studio Legale Fabris & Associati

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