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Cassazione: valutare sempre l’equilibrio tra diritto all’immagine e diritto di cronaca

Corte di Cassazione – ordinanza n. 4477/2021, sezione Prima Civile

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4477/2021, sezione Prima Civile
Presidente: A. Valitutti
Estensore: E. Campese
Materia: Diritti della personalità

«La Prima sezione civile ha affermato che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l’esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata, dovendosi accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, ovvero il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita).»

Fonte
Corte di Cassazione

Il caso

I genitori di una bambina ridotta in stato vegetativo invitano un noto calciatore per portarle una qualche forma di sollievo. L’evento viene immortalato da alcune fotografie poi diffuse su testate giornalistiche senza il consenso esplicito dei genitori.

I genitori chiedono un risarcimento per grave lesione al diritto alla riservatezza, all’immagine e alla reputazione. I giudici di merito, respingendo la domanda, giustificano la diffusione come diritto di cronaca.

Qualche estratto dall’ordinanza

Il Tribunale, «ai fini del riconoscimento della legittimità dell’utilizzazione delle immagini della minore e dei suoi genitori ritratti con il noto calciatore […] ha posto in risalto, da un lato, la mancata lesione dell’onore, del decoro o della reputazione degli odierni ricorrenti e della figlia; dall’altro il collegamento esistente tra la riproduzione delle loro fattezze e la notizia (la cui sola pubblicazione era stata pacificamente autorizzata) della vicenda desumibile dai corrispondenti articoli di stampa. In pratica, l’interesse pubblico alla conoscenza di tale vicenda, che aveva visto coinvolto un calciatore di chiara fama, si sarebbe esteso all’identità di tutte le persone coinvolte e, quindi, alla loro immagine, configurabili come elementi del fatto e non già come dettagli informativi superflui».

«Il giudice di merito, però, così operando, ha omesso il concreto accertamento di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini predette, necessariamente ulteriore e diverso rispetto a quello riguardante la diffusione della semplice notizia da esse documentata.»

Non può incidere negativamente sulla richiesta di risarcimento «il fatto che (a) trattavasi di fotografie scattate con un noto calciatore, in un contesto (una stanza di degenza all’interno di un istituto pubblico di riabilitazione) asseritamente caratterizzato dalla non identificabilità delle persone che le avevano fatte, oppure che (b) gli odierni ricorrenti avessero pubblicizzato su Facebook la vicenda della figlia, pure con le sue generalità».

«Non ogni vicenda che coinvolga un personaggio noto […] giustifica la conclusione della legittimità, in ogni caso, della diffusione di immagini anche di soggetti terzi che con questi vengano in contatto ove manchi una specifica necessità. Nella specie si trattava chiaramente di un incontro di carattere essenzialmente privato, sebbene coinvolgente un personaggio noto al pubblico e per nobilissime finalità da parte di quest’ultimo».

La sentenza viene cassata e rinviata al Tribunale competente per il seguente principio: «L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso e al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 6 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto aggiornamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento».

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