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Dpcm: cadono le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone

Corte Costituzionale – sentenza n. 198/2021

La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sui Decreti legge n. 6 e 19 del 2020. Con la sentenza n. 198/2021, quindi, si conferma la costituzionalità dei Dpcm adottati dal Presidente del Consiglio in ambito di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il caso

Tutto ha inizio ad aprile 2020, con l’opposizione alla sanzione amministrativa di 400 euro inflitta a un cittadino che non aveva rispettato il divieto di uscire dalla propria abitazione (come stabilito prima dai Dl. n. 6 e 19 poi convertiti in Dpcm). Secondo il Giudice di pace, i due Decreti legge avrebbero conferito al Presidente del Consiglio poteri straordinari in contrasto con gli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione (di seguito riportati).

art. 76, Costituzione
«L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

art. 77, Costituzione
«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.»

art. 78, Costituzione
«Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.»

Il giudizio della Corte

Le questioni riguardanti il Decreto legge n. 6 del 2020 sono inammissibili per difetto di rilevanza tenendo in «considerazione del tempo in cui è stata posta in essere la condotta sanzionata».

Infondate, invece, le questioni concernenti il Decreto legge n. 19 del 2020 «poiché quest’ultimo ha non solo tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio, ma, stabilendo che la relativa esecuzione debba avvenire secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, gli ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, di per sé incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa».

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