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Assegno divorzile e squilibrio economico – Tribunale di Treviso, sentenza del 08.01.2019

Tribunale di Treviso – Sentenza dell’8 gennaio 2019; Pres. D. Ronzani – Rel. A. Barbazza

DIVORZIO – SQUILIBRIO ECONOMICO – GIOVANE ETÀ DEL RICHIEDENTE – POSSESSO TITOLO DI STUDIO – INERZIA COLPEVOLE – DIFETTO DI PROVE – DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE – NON SUSSISTE (art. 5, L. 898/1970)
Pur in presenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, va negato il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile alla moglie che non dia prova di essersi dimessa dalla propria attività lavorativa d’accordo con il marito, laddove emerga invece che la stessa non abbia affrontato alcun apprezzabile sacrificio durante la vita coniugale, durata dieci anni e dalla quale non sono nati figli.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la moglie venezuelana, trentacinquenne ed in possesso di un titolo di studio in commercio estero facilmente spendibile, sia in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro, ravvisando a suo carico un’inerzia colpevole nel reperire un’occupazione. La stessa infatti aveva inviato un solo curriculum nel 2014, non fornendo alcuna prova rispetto ad asseriti problemi di salute.

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