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Affido condiviso: il padre, anche disoccupato, deve seguire la ex in caso di trasferimento

Sebbene disoccupato, il padre deve trasferirsi nella città in cui lavora l’ex moglie. Solo così si può dare seguito a un affidamento congiunto.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4258/2020, con la quale è stato bocciato il ricorso presentato da un uomo che ha visto lesa la sua libertà di residenza e movimento; quest’ultima garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Secondo i giudici, l’unico interesse da prendere in considerazione è quello della figlia. In questo particolare caso era impossibile che la figlia facesse la pendolare tra le due residenze distanti circa tre ore una dall’altra. Inoltre, si è considerato che il padre, in assenza di occupazione, potesse trasferirsi più facilmente, dato che l’ex-moglie aveva preso in affitto un appartamento per metterglielo a disposizione.

In definitiva, seguendo la pronuncia della Corte, non vi è alcuna coercizione: nel caso in cui il padre rifiutasse di trasferirsi, la figlia verrà collocata in maniera stabile presso il padre. Eventuali ricollocamenti si baseranno, sempre e comunque, tenendo conto dell’interesse preminente della figlia.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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