CivileDiritto di Famiglia

Separazione Consensuale

TRIBUNALE DI MILANO, sez. IX, 21 maggio 2013, decr. – Pres. ed Est. Dell’Arciprete

Le parti, per effetto della loro autonomia contrattuale e della conseguente interpretazione dell’art. 711 c.p.c. e dell’art. 4, comma 16 della legge div., possono sì integrare le clausole consuete di separazione e di divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili: tuttavia, debbono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto. Tale tecnica obbligatoria, peraltro, consente pacificamente l’applicazione dell’art. 2932 c.c. e, quindi, di porre rimedio ad eventuali inadempimenti successivi alla pattuizione.

Da Famiglia e Diritto 6/2014

Per ricevere il PDF della sentenza e del commento a cura di Andrea Ferrari
In oggetto Famiglia e Diritto 6/2014, 42-51

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