Abbandono di animale. Quando scatta il reato?
Corte di Cassazione – sentenza n. 39844/2022, sez. Terza Penale
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Il reato di abbandono si configura anche nel caso in cui gli animali non vivano in un ambiente compatibile con la propria natura, subendo così sofferenze di vario tipo.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 39844/2022.
Ambiente compatibile
Nel caso esaminato, l’imputato teneva i suoi sette cani (razza Husky e Samoiedo) in un appartamento di 40 mq senza luce naturale e in condizioni igieniche precarie. Tutto ciò, secondo la Cassazione, è sufficiente per configurare il reato di abbandono di animale.
Quello di ‘ambiente compatibile’ è il concetto centrale della decisione. Il reato previsto dall’art. 727 c.p., comma II, scatta nel momento in cui gli animali vengono tenuti in un ambiente incompatibile con la propria natura e che, quindi, può provocare gravi sofferenze. Questo concetto tiene conto delle condizioni di salute, nutrizione e igiene in cui versa l’animale.
Poco importa, quindi, che il padrone portasse i cani a passeggio e li nutrisse con regolarità. Il loro numero rapportato allo spazio, alla mancanza di luce e alle condizioni igieniche, è sufficiente a configurare il reato.