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Abbandono di animale. Quando scatta il reato?

Corte di Cassazione – sentenza n. 39844/2022, sez. Terza Penale

Il reato di abbandono si configura anche nel caso in cui gli animali non vivano in un ambiente compatibile con la propria natura, subendo così sofferenze di vario tipo.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 39844/2022.

Ambiente compatibile

Nel caso esaminato, l’imputato teneva i suoi sette cani (razza Husky e Samoiedo) in un appartamento di 40 mq senza luce naturale e in condizioni igieniche precarie. Tutto ciò, secondo la Cassazione, è sufficiente per configurare il reato di abbandono di animale.

Quello di ‘ambiente compatibile’ è il concetto centrale della decisione. Il reato previsto dall’art. 727 c.p., comma II, scatta nel momento in cui gli animali vengono tenuti in un ambiente incompatibile con la propria natura e che, quindi, può provocare gravi sofferenze. Questo concetto tiene conto delle condizioni di salute, nutrizione e igiene in cui versa l’animale.

Poco importa, quindi, che il padrone portasse i cani a passeggio e li nutrisse con regolarità. Il loro numero rapportato allo spazio, alla mancanza di luce e alle condizioni igieniche, è sufficiente a configurare il reato.

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