Diritto amministrativo e sanzioniNews giuridiche

Smartphone alla guida: un divieto ancora più specifico

Modifiche che non lasciano spazio a dubbi per l'art. 137 del Codice della Strada

Il Decreto Infrastrutture (convertito in legge n. 156/2021) ha apportato alcune modifiche al Codice della Strada. Una in particolare ha attirato la nostra attenzione, in quanto riguarda un comportamento che abbiamo sempre aborrito: l’utilizzo degli smartphone durante la guida.

Le modifiche all’art. 137, comma II

Sebbene l’utilizzo fosse già vietato in precedenza, si è voluto entrare più nello specifico.
Il precedente articolo riportava quanto segue:

«È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.»

Con il Decreto Infrastrutture si è scelto di specificare ulteriormente lo spettro di dispositivi vietati, così da rendere il divieto meno interpretabile:

«È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).»

Le sanzioni

Nonostante negli scorsi messi si fosse ipotizzato un aumento delle sanzioni previste, su questo versante non si è visto niente di nuovo. La multa per l’infrazione di cui sopra consiste sempre nella «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660» e «la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio».

La conclusione è solo una: un messaggio su Whatsapp non vale quanto la nostra sicurezza e, soprattutto, quella degli altri.

itf dispositivi demo
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button