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La consegna del soggetto straniero tra tradizione e innovazione

È notizia recente l’arresto di un cittadino rumeno a Trieste, condannato in patria per omicidio a una pena di quindici anni di detenzione, dopo aver accoltellato un uomo dodici anni fa.
La Romania ha chiesto la consegna dell’uomo. Che procedura è possibile utilizzare?
Secondo l’art. 697 del codice di procedura penale «salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può avere luogo soltanto mediante estradizione».
In sostanza l’estradizione rappresenta il metodo tradizionale di consegna allo Stato richiedente di un soggetto, al fine di giudicarlo o di eseguire una sentenza di condanna ai suoi danni.
L’art. 10 del codice penale potrebbe trarre in inganno, parlando del delitto comune dello straniero all’estero, ma in realtà esso disciplina il reato dello straniero contro il cittadino italiano o lo Stato italiano, cosa che non sussiste nel caso di specie.
Fatta chiarezza sul mezzo da utilizzare, ora conviene capire come esso funziona.
Secondo l’art. 700 c.p.p. «l’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna».
La documentazione è in realtà solo il primo passaggio di una fase giurisdizionale che richiede un’alternativa tra il controllo della corte d’Appello o il consenso del soggetto.
E se il soggetto dissente?
In ogni caso, l’ultima parola spetta al Ministro di Giustizia, il quale decide «entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione.»
Tutto ciò ha un senso al di fuori dell’Unione Europea.
In realtà si deve tenere conto che la Romania è entrata a far parte dell’UE l’ 1 gennaio 2007, realizzandosi così ciò che l’articolo 697 sopraccitato prevede come «salvo che sia diversamente stabilito»; al fine di snellire la macchinosità della procedura di estradizione,  la legge 69/2005 ha istituito il mandato di arresto europeo, che permette di snellire drasticamente il tempo di decisione.
In ogni caso non cambia la struttura della procedura, vincolata ugualmente all’ alternativa tra il processo d’appello e il consenso.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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