Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 326/2015 del 13.7.2015 (Dott. Cucchetto)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con atto depositato in data 9.12.2014

DA

M.G.S. TECNOIMPIANTI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore comparso in causa per mandato a margine del ricorso a mezzo dell’avv. E. B. ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Verona,

CONTRO

D.G.L. comparso in causa a mezzo dell’avv. G. M. ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Verona,
OGGETTO: opposizione a precetto
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 13.5.2015
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE:

In via preliminare concedersi anche inaudita altera parte e prima dell’udienza di comparizione, per i motivi specificati nella narrativa del presente atto, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato dal sig. D. G. L. fissando, se del caso, apposita udienza di discussione.

Nel merito per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, accogliersi l’opposizione presentata dalla società M.G.S. Tecnoimpianti s.r.l. dichiarando infondato e illegittimo il precetto notificato in data 11 novembre 2014 di cui al doc. n.1 e, per l’effetto, dichiarare inesistente il diritto del sig. D. G. L. a procedere all’esecuzione forzata per le somme portate in precetto.

In ogni caso condannarsi il sig. D. G. L. al pagamento delle spese di causa oltre ad IVA e CPA se dovute.

CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA:

Dandosi atto dell’avvenuto pagamento da parte della datrice di lavoro, successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, di complessivi € 6.575,41 a titolo di acconto sulle somme dovute al sig. D., rigettarsi il ricorso in opposizione proposto da M.G.S. Tecnoimpianti s.r.l. e condannarsi quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al signor D.G.L. la somma complessiva lorda di € 7.836,75 (importo modificato per come indicato a verbale di udienza 24.2.15) a titolo di TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall’11.11.2014 al saldo.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa, per la presente fase di opposizione, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.12.14 la M.G.S. Tecnoimpianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al precetto notificato in data 11.11.14 chiedendo l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte dell’opponente delle somme per trattenute ed imposte sul TFR e conseguentemente la infondatezza ed illegittimità del precetto notificato in data 11 novembre 2014 per le somme “al lordo” delle imposte e contributi relativi al TFR per il lavoratore D.G.L. che il datore di lavoro aveva provveduto a versare agli enti competenti.
Il lavoratore qui opposto si costituiva in giudizio con atto 30.1.15 osservando che l’ingiunzione del pagamento delle somme era inevitabilmente relativa alle somme “al lordo” delle imposte e contributi poiché il lavoratore non ha onere di verificare l’eventuale versamento da parte del datore di lavoro di imposte e contributi sulle somme spettanti al lavoratore, essendo piuttosto onere del datore di lavoro fornire prova di aver ottemperato ai relativi obblighi fiscali e contributivi.
Nella prospettazione di parte opposta era difatti accaduto che:

– era stato emesso l’11.7.14, in favore del D.G.L.il decreto ingiuntivo n. 765/14 provvisoriamente esecutivo, col quale si ingiungeva a M.G.S. Tecnoimpianti srl, di pagare le spettanze al lavoratore per la somma lorda di € 19.129,97 (di cui € 15.013,19 a titolo di TFR), oltre accessori;

– dopo la notifica dell’atto di precetto, la società il 22.9.14, saldate le spese liquidate in sede monitoria e di precetto, ha spontaneamente pagato al D.G.L. la complessiva somma di € 7.607,36, imputata per complessivi € 600,85 ad interessi e rivalutazione monetaria e per la residua somma di € 4.745,46 ad acconto sul capitale;

– a fronte del predetto pagamento parziale non erano poi seguiti ulteriori versamenti del residuo;

– D.G.L. ha notificato, in data 11.11.2014, l’ulteriore atto di precetto (qui opposto) per la complessiva somma, a titolo di credito di lavoro capitale lordo, di € 12.123,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 22.09.2014 al saldo.

L’opposto faceva rilevare come, incomprensibilmente, parte opponente non aveva esposto in ricorso che il giorno stesso della notifica dell’atto di precetto era invece stato ulteriormente corrisposto al D.G.L. l’importo di € 1.229,10 a titolo di ulteriore acconto sul credito di lavoro, come lealmente ammesso dal D.G.L.: anche per questo nessuna attività esecutiva è mai stata intrapresa dal D.G.L. sulla base di quell’atto di precetto, che poi veniva invece seguito a breve dalla notifica di un terzo atto di precetto in data 30-11-14 (non oggetto del presente giudizio e comunque divenuto esecutivo per mancata opposizione) con il quale l’odierno opposto ha dato atto dell’acconto ricevuto i predetti importi ed ha dunque intimato il pagamento della minor somma lorda capitale di € 10.894,36 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.09.2014 all’11.11.2014.

Il presente giudizio verte allora sulla opposizione al “secondo atto di precetto” (non attivato esecutivamente e seguito, come detto, da altro successivo) e poggia sul fatto che l’importo riportato nell’atto di precetto non doveva essere corrisposto dalla società M.G.S. “poiché parte di quanto complessivamente dovuto è riferito al pagamento di trattenute ed imposte IRPEF che sono, in realtà, state versate per l’intero dal datore di lavoro ancora a far data dal 18.09.2014 e versate con ravvedimento del 18.09.2014” (cfr. ricorso in opposizione), documentando di avere corrisposto all’erario, il 18.09.2014, a titolo di imposta su tfr, la complessiva somma di euro 2.017,51.

A sostegno l’opponente produce diversi documenti (il doc 2 rappresenta una semplice stampata di un conteggio privo di rilevanza giuridica) ed in particolare le cifre evidenziate nelle buste paga (ove, peraltro, non sarebbe indicato l’importo dovuto al sig. Deleon a titolo di tfr), prodotte per i mesi di agosto 2013 per € 457,38, di ottobre 2013 per € 1.040,08 e di novembre 2013 per € 520,05.

Parte opponente produce il doc. n. 6 (la “stampa del c.d. cassetto fiscale”) nonché i doc. nn. 7-8-9 allegati al ricorso di parte opponente, ovvero i modelli F24 relativi ai ravvedimenti datati 18.09.14, documenti che effettivamente attestano i versamenti effettuati con modello F24 e che possono costituire prova sufficiente dell’avvenuto pagamento da parte della società M.G.S. delle imposte e trattenute dovute, avendo evidenziato l’opponente “le corrispondenze tra i codici e le somme versate” a tale titolo (per l’importo che assomma ad € 2.017,51, seguito da altro versamento in data 26.11.14 per l’importo di euro 1.040,10: v. quietanza versamento prodotta sub n.3 in udienza 24.2.15) e non essendo detta indicazione seriamente smentita da elementi di segno contrario.

Alla prima udienza l’opponente produceva busta paga dei mesi di gennaio e febbraio 2014 nonché modello quietanza versamento F24 per le somme di cui si discute; la parte opposta, premesso che il precetto opposto era di importo complessivo di euro 12.123,46 e che successivamente alla notifica la MGS aveva erogato un acconto di euro 1.229,10, confermava a verbale che la opponente aveva medio tempore altresì provveduto al versamento delle imposte in misura pari ad euro 2.017,51 e ad euro 1040,10 (giusta documentazione depositata all’udienza) ed insisteva per la declaratoria di validità e legittimità del precetto con la condanna dell’opponente al pagamento della residua somma al netto si di imposte e tasse di € 7.836,75.

La causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione all’udienza del 13.5.15 nella quale le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione riservata.
Nel merito l’opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta.

MGS sostiene che il precetto non poteva essere notificato per gli importi dovuti “al lordo” delle imposte e contributi relativi al TFR per il lavoratore D.G.L. dal momento che il datore di lavoro aveva provveduto a versare agli enti competenti le relative somme come del resto supportato dalle produzioni documentali (oltre ad altri acconti per i titoli di cui al precetto opposto) e chiedeva conseguentemente accogliersi l’opposizione dichiarando infondato e illegittimo il precetto notificato in data 11 novembre 2014 e, per l’effetto, dichiarando inesistente il diritto del D.G.L. a procedere all’esecuzione forzata per le somme portate in precetto.

In realtà, come ha osservato la difesa della parte opposta, la somma intimata nel precetto qui opposto è stata quantificata in maniera corretta facendo applicazione dei principi giurisprudenziali consolidatisi in materia, costringendo il creditore opposto a costituirsi in giudizio di opposizione per far valere le proprie ragioni.

Si condivide in tal senso quanto stabilito da Cass. Sez. L., 5.10.09 n.21211, CED 610447: “L’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d’imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale”.

Ma il principio non è affatto isolato e viene costantemente ribadito in svariate pronunce della Suprema Corte: “Ciò premesso, deve altresì ricordarsi che questa Corte ha ripetutamente affermato che l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr, Cass. SU, n. 3105/1985; Cass. nn. 6806/1987; 816/1988; 1486/1989; 13735/1992; 9198/2000; 6337/2003), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi” (Cass. 07/07/2008 n. 18584).

Il creditore ha dunque correttamente richiesto il pagamento della somma al lordo delle ritenute di legge attraverso un atto di precetto che ? stato legittimamente azionato non potendo addebitarsi al lavoratore di non essersi autonomamente attivato, prima di richiedere quanto a lui dovuto a titolo di TFR, per accertare se e quando il datore di lavoro avesse o meno? ottemperato agli obblighi di legge sullo stesso gravanti in qualit? di sostituto di imposta o di obbligato al pagamento dei contributi previdenziali sulle somme spettanti.

Ciò posto va rigettata l’opposizione a precetto e deve trovare conferma la condanna dell’opponente detratte le somme successivamente documentate – stante la prova offerta in giudizio ed a fronte del riconoscimento operato in udienza anche dalla parte opposta degli acconti medio tempore ricevuti e della prova del versamento delle somme per imposte in misura pari ad euro 2.017,51 e ad euro 1040,10 – al pagamento della residua somma di € 7.836,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dall’11.11.14 fino al saldo.

Consegue la condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell’opera professionale prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l’opposizione al precetto formulata dalla società M.G.S. Tecnoimpianti S.r.l. nei confronti di D.G.L. e per l’effetto conferma la condanna dell’opponente al pagamento della residua somma di € 7.836,75;
2. condanna parte opponente a rifondere le spese di lite sostenute dal resistente opposto che liquida in € 2.800 per compensi professionali.
3. indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.

Verona, 13.5.2015

IL GIUDICE dr. Marco Cucchetto

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