Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 189/2015 del 31.07.2015 (Dott. Gesumunno)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 12.11.2009

DA

L.B.V., comparso in causa a mezzo degli avv.ti A. D. N. e A. G. del foro di Trani e dell’avv. G. M. del foro di Verona per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Verona,

CONTRO

DE C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell’avv. G. P. per mandato a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona,

OGGETTO: differenze retributive
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 24.3.2015

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Accertati i fatti di causa, condannare la S.r.l. DE C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 100.611,42 oltre accessori dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino al soddisfo, giuste le causali di cui in narrativa.

Condannare la S.r.l. DE C., ut supra, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del ricorrente stante l’omissione contributiva denunciata.

Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipazione.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

In via preliminare, dichiararsi la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente per il periodo antecedente il quinquennio 6.6.2004/6.6.2009.

Nel merito, darsi atto del disconoscimento da parte della società convenuta delle copie dei dischi cronotachigrafi e, previa dichiarazione di inammissibilità delle prove richieste dal ricorrente, rigettarsi il ricorso per la sua infondatezza in fatto ed in diritto.

Rifusione delle spese processuali.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 11.5.2009 il sig. LB.V. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani la società DE C. srl con sede in Verona esponendo di avere lavorato alle dipendenze della convenuta sino al 28.11.2007; di avere svolto mansioni di autista addetto alla conduzione di autotreni ed autoarticolati; di avere svolto le proprie mansioni con le modalità e gli orari dettagliatamente descritti in ricorso; di avere maturato un rilevante credito per le numerose ore di lavoro straordinario effettuate e non retribuite in busta paga.

Ciò premesso il ricorrente chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento della somma complessiva di 100.611,42 oltre interessi e rivalutazione e regolarizzazione previdenziale, come da analitici conteggi allegati al ricorso.
Si costituiva in giudizio la società convenuta e contestava integralmente le richieste di parte ricorrente negando che il lavoro si svolgesse con gli orari e le modalità descritte in ricorso.

Il Tribunale di Trani dichiara la propria incompetenza per territorio e fissava termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorrente riassumeva tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro. La causa veniva istruita mediante l’assunzione delle prove testimoniali in parte per delega ai Tribunale di residenza dei testimoni.
Il Giudice esaurita l’istruttoria orale fissava udienza di discussione all’esito della quale nominava un consulente tecnico per procedere alla lettura dei dischi cronotachigrafi prodotti dalla parte ricorrente e per il calcolo delle ore di straordinario risultanti da tali documenti.

Depositata la relazione del CTU il giudice fissava udienza per la discussione all’esito della quale decideva la causa mediante pubblica lettura del dispositivo.

***

Le domande di parte ricorrente sono solo in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati

Si deve premettere che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione “L’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10366 del 13/05/2014)”

La parte convenuta nella propria memoria difensiva ha disconosciuto la conformità delle copie dei dischi prodotti dalla parte ricorrente sia all’originale sia ai fatti in essi registrati e rappresentati.

La idoneità probatoria dei dischi cronotachigrafici è sostenuta dalle prove testimoniali che hanno fornito elementi di natura inevitabilmente presuntiva ed indiziaria in ordine alle modalità e tempi della prestazione, con l’evidente limite di provenire da soggetti che non hanno avuto una costante osservazione diretta del lavoro svolto dal ricorrente. Occorre tenere conto inoltre della natura discontinua dell’attività, nella quale il tempo intercorrente tra la partenza e l’arrivo a destinazione può non corrispondere con una prestazione lavorativa effettiva. Pertanto la determinazione analitica delle ore di straordinario non poteva che essere demandata alla lettura dei dischi prodotti dalla parte ricorrente.

Il CTU ha analizzato direttamente i singoli dischi rilevando i tempi di guida e di non guida, specificando in maniera analitica e logicamente coerente il metodo usato per la materiale lettura dei dischi e i criteri utilizzati per il calcolo delle ore eccendenti l’orario contrattuale. Il CTU ha conteggiato un numero complessivo di ore straordinarie pari a 1.568,58 corrispondenti a un compenso complessivo di € 15.679. Tenuto conto di un pacifico corrisposto pari a € 7.802,41, residua a credito del ricorrente un credito di € 7877,43, oltre agli interessi e rivalutazione come per legge dalla matura del credito sino al saldo.

La parte convenuta deve pertanto essere condannata a pagare al ricorrente la somma suddetta oltre agli accessori di legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

L’accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di tre quarti.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate separatamente, vanno poste a carico delle parti in quote uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 7.877,43, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente dalla maturazione del credito sino al saldo
2) Dichiara compensate le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna la parte convenuta a rifondere il rimanente quarto che liquida, in detta frazione, in € 1.500 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%
3) Pone definitivamente a carico delle parti in quote uguali e in via solidale le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate come da separato provvedimento
4) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 24.3.2015

IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno

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