Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 2197/2015 del 31.07.2015 (Dott. Platania)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE II

in composizione collegiale in persona di
Dott. Fernando Platania Presidente
Dott. Silvia Rizzuto Giudice
Dott. Pier Paolo Lanni Giudice Est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2010 del Tribunale di Verona, posta in decisione all’udienza del 12.2.15 e vertente

TRA

G. P. rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. P. e F. C. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Verona

-attore-

E

ITM ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LIQUIDATORE rappresentato e difeso dall’Avv. G. D. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona

-convenuto-

Conclusioni dell’attore:

“dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o l’invalidità della deliberazione adottata dalla ITM Italia S.p.a., in data 4 maggio 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2009 in quanto lo stesso è stato redatto in violazione delle norme di legge; condannare ITM Italia S.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio oltre gli onorari ed accessori di legge; in via istruttoria, si insiste nella riconvocazione del CTU.

sulla base dei rilievi di cui all’udienza del 16.9.2014 e. qualora il G.I. intenda rimettere in istruttoria la causa si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale delle controparti convenute perdesti sui capitoli di prova come dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”

Conclusioni della convenuta:

“in via preliminare di rito, darsi atto che non si è accertato (per i motivi di cui in memorie nn. 2-3 ed a verbale dd. 6.10.11), né si accetta, il contraddittorio sulle allegazioni e/o eccezioni di Pavoni Giulio, tardive, nuove e, quindi inammissibili, in quanto non articolate con l’atto di citazione, né proposte dall’attore alla prima udienza di comparizione ex art. 183, comma 5, c.p.c., bensì svolte con le memorie attrici n. 1, 2 e 3; quanto a tutte le domande attrici di declaratoria di nullità e/o l’annullabilità e/o l’invalidità della deliberazione adottata dalla ITM Italia S.p.a., in data 4 maggio 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2009, dichiararsi il difetto di agire ed alla impugnazione, da parte dell’attore Giulio Pavoni e/o l’improponibilità e/o l’inammissibilità delle domande attrici, comunque vengano qualificate, in subordine da rigettarsi per infondatezza; quanto alla domanda di pronuncia di annullamento della deliberazione adottata dalla ITM Italia S.p.a., in data 4 maggio 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2009, previa, in quanto occorra, declaratoria di inapplicabilità dell’art. 2379 c.c.c, dichiararsi l’intervenuta decadenza ex art. 2377, comma 5, cc per essere stata l’impugnazione proposta una volta decorso il termine di natura sostanziale di 90 giorni decorrente dal 31.5.2010, di intervenuto deposito della delibera dd. 4.5.2010 del bilancio di esercizio 2009, ITM Italia S.p.a. e per l’effetto dichiararsi la domanda inammissibile o improponibile perché intempestiva; in via concorrente o alternata o subordinata, respingersi le domande tutte proposte da parte attrice di nullità e/o l’annullabilità e/o l’invalidità della deliberazione adottata dalla ITM Italia S.p.a., in data 4 maggio 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2009, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e per insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge; in ogni caso, accettato che l’attore ha utilizzato nell’atto introduttivo del giudizio le espressioni sconvenienti ed offensive…. [indicate nelle pagg. 15 e seguenti della comparsa di costituzione e risposta] disporsi ex art. 89 c.p.c. la cancellazione, delle predette espressioni e assegnarsi alla convenuta una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, ritenute le espressioni sconvenienti ed offensive non riguardanti l’oggetto della causa e, comunque, eccedenti esigenze difensive; spese generali 15% incluse, oltre compensi, CIP e IVA nelle misure di legge rifuse/i integralmente; in via istruttoria senza inversione dell’onere della prova, se ed in quanto occorra, ammettersi prova per interrogatorio formale di Pavoni Giulio e prova per testi sulle circostanze capitolate nella memoria n. 2 dd. 21.3.11 di ITM S.p.a.; respingersi l’istanza attrice di ammissione di prove per interpello formale del legale rappresentante della ITM e per testi, per i motivi svolti nella terza memoria depositata il 11.4.11; gradatamente ribadita, in caso di loro ammissione, totale o parziale, l’istanza di abilitazione a prova contraria, con i testi indicati; non ammettersi, quale teste, l’ex adverso indicato Pavoni Alessandro, in quanto in conflitto giudiziale pendente con ITM peri i motivi articolati nella memoria depositata il 11.4.11; opposta l’istanza di riconvocazione del CTU per i motivi già esposti”.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 14.09.2010, G. P., in qualità di titolare di un numero di azioni pari al 29,919% del capitale sociale della ITM Italia S.p.a., ha impugnato la delibera del 14.5.2010, con cui l’assemblea dei soci di tale società aveva approvato il bilancio di esercizio per l’anno 2009.

In particolare, l’attore ha affermato l’invalidità di detta delibera, evidenziando una sopravvalutazione nel bilancio delle rimanenze di magazzino, idonea ad integrare una violazione dei principi di prudenza e trasparenza sanciti dall’art. 2423bis c.c.

Con comparsa depositata all’udienza del 20.1.11 si è costituita in giudizio la convenuta e ha contestato la fondatezza dell’azione, eccependo in via pregiudiziale la tardività dell’azione rispetto al termine previsto dall’art. 2377 c.c. e in via preliminare la carenza di interesse ad agire dell’attore. Nella comparsa conclusionale la convenuta ha anche eccepito l’incompetenza del Tribunale, rientrando la causa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale.

Orbene, quest’ultima eccezione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto formulata oltre il termine di 20 giorni prima della prima udienza di trattazione, previsto, a penda di decadenza, per la formulazione delle eccezioni in senso stretto.

L’eccezione di tardività dell’azione deve invece essere dichiarata infondata, atteso che: a) il vizio fatto valere dall’attore, la violazione dei principi in materia di redazione del bilancio previsti dall’alt. 2423 bis c.c., integra un’ipotesi di nullità della delibera per illiceità dell’oggetto, che quindi può essere fatta valere nel termine di tre anni previsto dall’art. 2379 c.c.; b) in ogni caso, nella fattispecie in esame, anche il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2377 c.c., dovrebbe ritenersi rispettato, poiché il termine di impugnazione delle delibere assembleari, quale termine processuale, è soggetto alla sospensione feriale.

Lo stesso giudizio va poi espresso anche in riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’azione per carenza di interesse ad agire, posto che: a) l’attore, replicando all’eccezione, ha evidenziato che la violazione dei criteri di redazione del bilancio, con riferimento alla corretta appostazione del valore del magazzino, ha inciso sul suo diritto, quale socio, di conoscere la reale situazione patrimoniale dell’impresa; b) l’interesse ad agire del socio che faccia valere la nullità del bilancio per violazione dei criteri previsti dall’alt. 2423 bis C.C. può risiedere anche solo nella rivendicazione del socio del diritto ad una corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, a prescindere dal rilievo delle utilità economiche che possa trarre o meno dall’accertamento della nullità del bilancio (v. Cass. 2758/12).

Quanto al merito, va invece rilevato che la CTU espletata nel corso del giudizio, sulla base del tabulato ricostruttivo della consistenza del magazzino allegato come documento n. 5 del fascicolo di parte attrice, ha quantificato il valore delle rimanenze nella somma di € 165.223 a fronte dell’importo di € 555.000, riportato in bilancio. In particolare, il CTU è pervenuto a tale conclusione applicando un criterio di prudenza e, più precisamente, procedendo ad una svalutazione integrale dei beni riferiti a scarti di riparazione e ad una svalutazione progressiva dei beni costituenti parti di ricambio sulla base di un periodo di riferimento di 6 anni (individuato come una media ragionevole e prudente, tenuto conto della prassi di settore di mantenere i pezzi di ricambio per un periodo variabile da 2 a 10 anni).

Gli accertamenti e le conclusioni del CTU (la cui relazione depositata il 15/4/13 deve intendersi integralmente richiamata in questa sede) appaiono immuni da censure logiche o tecniche e possono essere posti a base della decisione.

In particolare, deve condividersi il riferimento al tabulato prodotto come documento n. 5 del fascicolo di parte attrice per accertare la consistenza del magazzino, posto che; a) la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta si è limitata ad una contestazione generica della consistenza del magazzino indicata nell’atto di citazione, senza indicare, in particolare, quale ne sarebbe la diversa composizione storica, con la conseguenza che i dati risultanti dal tabulato possono ritenersi non contestati; b) in ogni caso, a fronte della specifica contestazione ed allegazione dell’attore, gravava sulla convenuta, anche in ragione del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare la diversa consistenza del magazzino e tale onere non è stato adempiuto; c) per di più, un significativo argomento di prova a supporto del valore probatorio del suddetto tabulato può trarsi dalla valutazione ex art. 116 c.p.c. del comportamento processuale della convenuta, la quale non ha consentito l’accesso del CTU al magazzino, nonostante l’impegno assunto in tal senso all’udienza del 29/11/12, così violando in modo evidente i doveri di cui all’art. 88 c.p.c. Inoltre, deve condividersi anche il criterio di valutazione della giacenza in magazzino posto a base della CTU, tenuto conto delle condivisibili argomentazioni esposte nella relazione peritale, della motivata replica alle osservazioni del consulente di parte attrice ivi contenuta e della mancanza di tempestive contestazioni di tale valutazione da parte della convenuta.

In forza degli accertamenti su indicati, il valore delle rimanenze di magazzino indicato nel bilancio impugnato deve considerarsi significativamente superiore a quello che il criterio di prudenza (e prima ancoro il criterio di veridicità) avrebbero imposto.

La domanda va quindi accolta.

La convenuta ha chiesto la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive indicate nelle pagg. 15 e ss della comparsa di costituzione e risposta (“fraudolenta alterazione”, “siffatta falsificazione del bilancio”) e la conseguente condanna dell’attore al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 89 c.p.c.

Al riguardo va premesso che: a) come chiarito da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall’alt. 89 cod. proc. civ. “… va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalla esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni” (v, Cass. n. 805/04, Cass. n. 12309/04, Cass. 10288/09, Cass. n. 26195/11); b) in questa prospettiva la Suprema Corte, ad esempio, ha escluso l’applicabilità dell’alt. 89 c.p.c. per le seguenti espressioni, ritenute non esulanti dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive: “un’incredibile persecuzione giudiziaria”, “persecuzione”, “invenzioni processuali”, “tendenziose”, “abili manovre”, “gratuite affermazioni”, “frode” (così Cass. n. 805/04); “La Corte sembra aver dato credito unicamente alle suggestioni create dall’atto di appello incidentale, alle affermazioni avi contenute, non provate, spesso assurde e addirittura al limite del mero pettegolezzo” (così Cass. n. 12309/04); “subdolamente” (così Cass. n. 26195/11); c) del resto, l’art. 89 c.p.c. rivela in modo evidente l’intenzione del legislatore di privilegiare il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile rispetto di diritto della controparte al decoro ed all’onore (v., da ultimo, Cass. n. 14552/09).

Applicando tali parametri alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza e della domanda proposta da parte convenuta, in quanto i periodi censurati dell’atto di citazione hanno ad oggetto affermazioni finalizzate a dimostrare l’erroneità del bilancio e la consapevolezza di tale erroneità da parte della convenuta (in rapporto diretto con l’oggetto della controversia), attraverso una valorizzazione negativa del comportamento della società, senza eccedere dalle esigenze difensive.

Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico della convenuta (nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM n. 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1) accoglie la domanda dell’attore e quindi dichiara la nullità della deliberazione adottata dalla ITM Italia S.p.a. il 14 maggio 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2009;

2) rigetta la domanda d ex art. 89 c.p.c. della convenuta;

3) condanna la ITM Italia S.p.a. a pagare in favore di G. P. le spese di lite che quantifica in € 17.175, di cui € 400 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e CPA.

4) Pone definitivamente a carico della ITM Italia Spa le spese relative alla CTU espletata nel corso del giudizio e quindi la condanna a rimborsare a G. P. le somme eventualmente anticipate al CTU Dott. Enrico Aldegheri.

Verona, 21 luglio 2015

Il Presidente

Dott. Platania

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