Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 90/2016 del 22.01.2016 (Dott. F. Bartolotti)

DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – AFFIDAMENTO DELLA PROLE – CONFLITTUALITÁ – VISITE FACILITANTI – APERTURA PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE TUTELARE
MASSIMA a cura di Studio De Santi

Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Ernesto D’Amico ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Presidente
dr.ssa Stefania Abbate ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?giudice
dr. Francesco Bartolotti rel./est. ? ? ?giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8464/2011 R.G. promossa da:
G. B., con il patrocinio dell’avv. L. R., elettivamente domiciliato in VERONA; presso il difensore avv. L. R.

RICORRENTE

contro

T. R., con il patrocinio dell’avv. P. E.; elettivamente domiciliata in VERONA, presso il difensore avv. P. E.

CONVENUTO

con l’intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
in punto a: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All’udienza del 9 luglio 2015 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni.
Parte ricorrente:
1. cessazione effetti civili matrimonio;
2. affidamento condiviso delle figlie, collocamento presso la madre e con diritto-dovere di visita da parte del padre come da memoria integrativa depositata il 24.04.2012, salvo ammissione c.t.u.
3. porsi a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando una somma pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e spese accessorie come da Protocollo Famiglia del tribunale di Verona.
4. rigettarsi ogni altra istanza.
5. spese di lite interamente rifuse.
Parte resistente:
-Nel merito:
1.) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Verona e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune.
2.) Ordinarsi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verona la annotazione nei registri dello Stato Civile dell’emananda sentenza.
Nel merito in via principale:
1) Stabilirsi che il divorzio sia regolato alle seguenti condizioni:
a) alla luce della situazione tra le parti e alla relazione finale degli assistenti sociali, affidarsi le figlie minori B. A. e B. D. in via esclusiva alla madre R. T., con collocamento presso l’abitazione della madre;
b) imporsi a carico del sig B. G. l’obbligo di provvedere al versamento di un assegno mensile di € 600,00.- alla sig. R. T., quale contributo al mantenimento delle figlie minori A. e D., da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da luglio 2016;
c) imporsi a carico del sig. B. G. il pagamento dell’ulteriore somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo forfettario di tutte le spese straordinarie che la sig.ra R. T. sosterrà per le figlie minori. La sig.ra R. si obbliga ad accollarsi personalmente ogni spesa ulteriore che sarà
necessaria, sino alla autonomia economica delle figlie per tale merito.
Nel merito in via subordinata:
4.) Stabilirsi che il divorzio sia regolato alle seguenti condizioni: a) alla luce della situazione tra le parti e alla relazione finale degli assistenti sociali, affidarsi le figlie minori B. A. e B. D. in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne eserciteranno la potestà genitoriale,con collocamento presso l’abitazione della madre;
b) imporsi a carico del sig. B. G. l’obbligo di procedere al versamento di un assegno mensile di € 600,00 alla sig.ra R. T., quale contributo al mantenimento delle figlie minori A. e D., da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTA T a far data da luglio 2016;
c) imporsi a carico del sig. B. G. il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figli e minori, versando la metà di quanto anticipato dalla sig.ra R. T., previa consegna delle pezze giustificative, per le spese inerenti a: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale
(pneumologo, dentista, oculista, specialista per la dislessia ecc.), spese scolastiche (libri, cancelleria per ogni inizio anno, mensa scolastica,
corsi di lingue, trasporto scolastico), spese per corsi sportivi pomeridiani (nuoto e altra attività scelta delle figlie stesse).
In ogni caso:
5.) Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede l’audizione da parte del Giudice di entrambe le figlie minori, se si ritenesse necessario raccogliere la loro esperienza in merito al “rapporto con il padre”.
In data 15.07.2015, il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio P. condiviso delle figlie minori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.08.2011 e ritualmente notificato, G. B. chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con T. R. a Verona con atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune, esponendo che dal matrimonio erano nate le figlie A. e D.; che da tempo era stata chiesta in accordo con la moglie la separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Verona del 11.07.2006; che dalla comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale della procedura di separazione è avvenuta il 30.06.2006 i coniugi avevano sempre vissuto separati senza che fosse mai intervenuta riconciliazione; il ricorrente chiedeva inoltre che l’assegno dovuto a titolo di mantenimento delle minori fosse diminuito ad € 400,00 mensili, in ragione della attesa di un altro figlio.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili, ma chiedeva l’affidamento in via esclusiva delle figlie minori e la fissazione di un calendario di frequenza padre-figlie all’esito di un percorso di riavvicinamento delle minori al padre; la resistente chiedeva altresì l’aumento dell’assegno di mantenimento dovuto per le figlie ad € 600,00 mensili, rispetto all’importo di € 450 concordato in sede di separazione.
All’udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi; sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l’intervento dei servizi sociali per facilitare la ripresa dei rapporti padre-figlie, confermava nel resto le condizioni della separazione e disponeva la prosecuzione del giudizio, con la nomina del giudice istruttore.
Nel corso del giudizio innanzi al giudice istruttore, assegnati i termini di cui all’art. 183 comma sesto codice di rito, le parti non formulavano istanze istruttorie; quindi veniva espletato l’incarico attribuito ai servizi sociali, i quali evidenziavano l’inutilità di ulteriori interventi,in ragione dell’elevata conflittualità delle parti; all’udienza del 23 aprile 2015 i procuratori delle parti chiedevano di procedersi all’audizione delle figlie; quindi veniva richiesta ai servizi sociali una relazione di aggiornamento, demandando agli operatori del servizio l’opportunità della loro audizione; in data 01.07.2015 era depositata la relazione di aggiornamento finale, nella quale era espressamente sconsigliato un ulteriore coinvolgimento delle figlie nel processo di divorzio dei genitori.
Dunque, all’udienza del 9 luglio 2015 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, sostanzialmente riportandosi a quelle già formulate alla precedente udienza del 23 aprile 2015. Il procuratore di parte resistente rinunciava alla domanda formulata sub n. 3 in relazione al diritto delle minori di vedere i nonni paterni.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche sullo status.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto fra le parti a Verona, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione personale fra i coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Verona del 11.07.2006 (doc. 1 fascicolo parte resistente; anche numerato quale doc. 3). Inoltre, secondo quanto dagli stessi dichiarato, dopo essere comparsi davanti al Presidente all’udienza del 30.06.2006 (stesso documento di parte resistente), i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e da allora tale condizione di separazione non è mai stata interrotta da riconciliazione.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull’intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l’ipotesi prevista dall’art. 3, n. 2. lett. b), della L. 898/1970 c successive modifiche.
Lo stato di separazione protratto per oltre cinque anni, l’insistenza nel ricorso da parte di entrambe le parti e il contenuto stesso dei rispettivi atti difensivi dimostrano che l’unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
2. sull’affidamento e collocamento dei minori e sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario
Dall’unione coniugale sono nate le figlie A. e D..
Parte resistente chiede l’affidamento esclusivo delle figlie minori, insistendo altresì per la loro audizione, rappresentando la volontà delle figlie di non incontrare il padre e attribuendo la responsabilità per la lacerazione dei rapporti genitoriali al comportamento dello stesso.
Deve preliminarmente rilevarsi come in ordine alla audizione delle minori si sia già provveduto nel corso del giudizio a delegare i servizi sociali e di N.P.I.E.E. incaricati di disporre spazi di incontro anche con le figlie delle parti. Peraltro, a seguito della richiesta di aggiornamento della situazione familiare in vista della udienza di precisazione delle conclusioni, i servizi incaricati hanno espressamente dichiarato di ritenere inopportuno un ulteriore coinvolgimento delle minori nella vicenda separativa dei genitori.
Dunque, deve ritenersi già assolto l’obbligo di provvedere all’ascolto delle minori, mentre non appare rispondente ai loro interessi la previsione di altri interventi, che costituirebbero soltanto l’occasione di un inutile aggravio emotivo per la prole.
Quanto al regime di affidamento, deve rilevarsi come nella citata relazione, depositata in data 01.07.2015, si dia atto della difficoltà dei genitori ad affrontare e gestire la rottura del rapporto coniugale; difficoltà che si è protratta per anni, sin dalla instaurazione della precedente procedura di separazione, procrastinando nel tempo una situazione di elevato conflitto ed assenza di dialogo che ha contribuito ad ostacolare l’accesso delle figlie alla figura paterna. Anche nelle precedenti relazioni si sottolinea l’incapacità di entrambe le parti ad instaurare una forma di alleanza genitoriale nell’interesse delle figlie.
Nella relazione depositata in data 01.10.2013 si riferisce che i genitori riescono a mantenere una comunicazione limitata a messaggi telefonici o via e-mail per accordarsi sulle visite; si rileva inoltre che “rimane aperto e non trattato un dolore d’origine” nella famiglia materna, che non ha a che fare con l’attuale questione separazione/divorzio, ma con un problema intergenerazionale legato ad una “carenza di paternità” che investe oggi A. e D. e che rischia, se non affrontato, di trasmettersi di generazione in generazione”.
Anche nelle precedenti relazioni si rappresenta l’elevata conflittualità fra i coniugi, la mancanza di dialogo e la presenza di numerosi “non-detti”e “sospesi” nei rapporti coniugali (cfr. relazioni dep. in data 19.11.2013 e 21.06.2012).
Nelle relazioni degli assistenti sociali emerge un quadro di insanabile contrasto fra le parti anche nelle dinamiche genitoriali che non appaiono attribuibili alla responsabilità esclusiva dell’uno o dell’altro genitore.
Le lacune comportamentali che la resistente addebita al padre non appaiono da sole sufficienti a creare quel clima di sfiducia che ha contribuito all’allontanamento della figura paterna dagli orizzonti genitoriali delle figlie. Gli operatori sociali hanno peraltro sottolineato anche i problemi originari di carenza paterna nel nucleo familiare della resistente; problemi che non appaiono sufficientemente compresi dal ricorrente e neppure dalla stessa convenuta. Dunque, anche le problematiche dei rapporti tra il padre e le figlie devono ritenersi connesse non ad un comportamento colpevole esclusivo di uno dei genitori, ma alla complessa situazione di conflitto che continua a coinvolgere entrambe le parti con reciproche recriminazioni e con la perdurante difficoltà a coltivare la collaborazione genitoriale necessaria.
Tale situazione, per quanto foriera di possibili ulteriori difficoltà per lo sviluppo di un adeguato equilibrio relazionale delle figlie, non appare tuttavia sintomatico di una evidente incapacità genitoriale in capo alle parti, le quali, peraltro, negli ultimi due anni non hanno ritenuto di avvalersi della disponibilità offerta dagli operatori sociali per proseguire spontaneamente un percorso di confronto e avvicinamento.
Dalle relazioni dei servizi sociali non emergono specifiche carenze di un genitore tali da consigliare l’affidamento esclusivo delle minori in capo all’altro.
Pertanto, non emergendo elementi contrari all’interesse delle figlie, deve confermarsi l’affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori congiuntamente.
Le difficoltà relazionale dei genitori, tuttavia, inducono a disporre che i servizi sociali già incaricati continuino a provvedere ad assicurare visite facilitanti tra il padre e la figlia e ad aprire una procedura ai sensi dell?art. 337 c.c. innanzi al giudice tutelare.
Deve anche essere confermato il collocamento delle minori presso la madre, come avvenuto sino ad oggi sin dall’epoca della separazione.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlie, tenuto conto delle difficoltà evidenziate e del conseguente allentamento del rapporto padre-figlie, deve disporsi da un lato la conferma del regime concordato in sede di separazione (in breve, ampia facoltà del padre di vederle e tenerle con sé, previo accordo con la madre), dall’altro la predisposizione di visite facilitanti da parte dei servizi sociali.
3. sulle questioni patrimoniali
In sede di separazione consensuale, omologata il 11.07.2006, le parti hanno concordato l’obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento di una somma mensile di € 450,00, aggiornato secondo gli indici ISTAT, che è stato confermato in via provvisoria all’esito dell’udienza presidenziale del 28.03 2012.
Il ricorrente lamenta una riduzione della propria capacità economica e chiede la riduzione dell’importo per il contributo al mantenimento delle figlie (oggi pari a circa € 513,00 mensili) ad € 400,00 al mese, il ricorrente dichiara inoltre di affrontare una spesa mensile di € 320,00 per il canone locatizio dell’appartamento condotto a Piacenza ove si è trasferito per lavoro.
La resistente chiede invece un incremento dell’assegno in ragione delle aumentate esigenze delle figlie, connesse al progredire dell’età e dichiara che il ricorrente ha sostenuto spese di locazione anche prima del trasferimento da Verona a Piacenza per avere vissuto presso i genitori solo alcuni mesi.
Dalla documentazione fiscale dimessa dalle parti emerge che il ricorrente ha effettivamente subito una contrazione reddituale rispetto all’epoca della adozione dei provvedimenti interinali, avendo percepito nel 2014 un reddito complessivo di € 32.105,00, comprensivo della somma di  € 13.716,00 a titolo non contestato di TFR, a fronte di un reddito complessivo di 48.568,00 nel 2012 (efr. modello 730/2015 e mod. 730-3 per il 2012; doc. rispettivamente 7 e 6, fascicolo parte ricorrente).
Dunque, il reddito annuo netto del ricorrente risulta diminuito da circa € 34.000,00 nel 2012 a circa € 25.000,00 nel 2014, mentre le buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 attestano una retribuzione netta mensile, rispettivamente di € 1.596,00, di € 1.215,00 e di € 1174,00.
La resistente risulta invece percepire una retribuzione essenzialmente in linea con gli anni pregressi, con un reddito complessivo di € 17.628,00 (reddito netto pari ad € 16.544,00; mod. 730/2015, doc. 6 fascicolo parte resistente), a fronte di un reddito di € 16.641 (reddito netto pari ad € 15.778; mod. 730/2013, doc. 5 fascicolo parte resistente).
Deve essere confermato l’assegno nella misura già concordata fra le parti in sede di separazione e confermata in via provvisoria all’esito dell’udienza presidenziale di questo procedimento.
In primis deve rilevarsi che il ricorrente non ha più rappresentato l’esigenza di maggiori spese per la nascita di un altro figlio. Tale assunto è stato appena accennato nel ricorso introduttivo e non più sviluppato nel corso degli ulteriori incombenti processuali.
Deve anche rilevarsi come non sia contestato che il ricorrente sostenesse un canone di locazione anche a Verona. Prima del trasferimento a Piacenza.
Detta circostanza, affermata da parte resistente nel corso dell’udienza del 23 aprile 2015 non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
Quanto alla situazione reddituale del ricorrente deve rilevarsi che lo stesso ha prodotto la documentazione fiscale relativa agli anni 2012 e 2014, ma non anche quella relativa al 2013. Inoltre, pur a fronte di una effettiva diminuzione del proprio reddito, per come emergente dalla documentazione dimessa, deve rilevarsi che lo stesso può fare affidamento su di una retribuzione di circa C 1.200,00 per 14 mensilità, come risulta dal contratto di lavoro prodotto in atti (doc. 10 fascicolo parte ricorrente). Deve peraltro rilevarsi come il contratto di lavoro del ricorrente recasse scadenza a giugno 2015 e come né in comparsa conclusionale, né in replica, depositate a settembre 2015, sia stata rappresentata una modifica della sua situazione lavorativa.
Pertanto, deve ritenersi che la retribuzione attuale del ricorrente sia comunque sufficiente a consentire il pagamento dell’assegno nella misura sino ad oggi corrisposta.
Infine, deve considerarsi che l’importo dell’assegno per il mantenimento delle figlie era stato concordato in sede di separazione, quando il regime di frequentazione era aperto ad una maggiore possibilità di visita padre-figlie e quindi in una situazione di maggiore occasione di mantenimento diretto da parte del padre, mentre oggi non è contestato che le spese per le esigenze delle minori gravino in modo diretto integralmente sulla figura materna, stante le descritte problematiche di relazione con il padre.
In definitiva deve essere confermato l’obbligo del ricorrente a contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 450,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT maturata e maturanda. Deve anche disporsi l’obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell’interesse delle figlie, così come disciplinato dal Protocollo Famiglia del 07.03.2014.
A tale riguardo si osserva che la richiesta di corresponsione di una somma ulteriore forfettizzata ed onnicomprensiva non appare opportuna, né in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente, comunque non elevate, né in ragione delle descritte problematiche relazionali sussistenti fra le parti.
Il riferimento al Protocollo da un lato è idoneo a prevenire possibili contrasti in ordine alle spese da ritenere necessarie o opportune,disciplinando in modo sufficientemente analitico quelle che richiedono un preventivo assenso di entrambi i genitori e quelle che invece devono soltanto essere documentate; dall’altro appare utile strumento di confronto fra le parti in ordine alle esigenze della prole, le quali devono trovare una via di comunicazione e di reciproco riconoscimento e rispetto dell’altrui funzione genitoriale.
5. sulle spese
Le spese processuali devono essere integralmente compensate fra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra G. B. e T. R. a Verona con atto trascritto presso il registro
degli atti di matrimonio di detto Comune.
ORDINA all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona di procedere all’annotazione della sentenza ed agli altri provvedimenti consequenziali
di legge.
AFFIDA le figlie minori A. e D. B. ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso; le figlie avranno la residenza prevalente presso la madre a cui è affidata la gestione ordinaria, con diritto- dovere del padre di vederle e tenerle con sé, previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze delle figlie e di quelle lavorative di entrambi i genitori e tenuto conto dell’esito delle visite facilitanti che saranno predisposte dai servizi sociali competenti per territorio.
DISPONE che i servizi sociali competenti per territorio attuino visite facilitanti tra il padre c le figlie, secondo le modalità ritenute più opportune nell’interesse delle minori e predispongano ogni altra iniziativa ritenuta utile in trista del miglior soddisfacimento delle esigenze e degli interessi delle figlie.
DISPONE che i servizi incaricati riferiscano al Giudice Tutelare, mediante relazione scritta da inviare nel termine di dieci mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento
DISPONE l’apertura di un procedimento ex art. 337 c.c. innanzi al Giudice Tutelare;
PONE a carico di G. B. l’obbligo di corrispondere a T. R., entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici ISTAT annuali.
PONE a carico di G. B. l’obbligo di corrispondere a T. R. il 50% delle altre spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona, siglato in data 07.03.2014.
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all’art. 69 D.P.R. n. 396 del 03.11.2000.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016.
Il Giudice
Bartolotti Francesco

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