Sentenze

Tribunale di Treviso, Sez. Civile – Sentenza n. 191/2016 del 26.1.2016 (Dott. A. Gatto)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. AURELIO GATTO Presidente Rel.
Dott. VALERIA CASTAGNA Giudice
Dott. LAURA CECCON Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall’art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/11/2015 e presentato dai coniugi L.R. con l’avv. M. P. e G.
T. con l’avv. M. P. Conclusioni congiunte dei coniugi.
I coniugi concludono come da ricorso depositato. Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il P.M. visti gli atti di causa aderisce alle conclusioni concordemente formulate dalle parti e rinuncia fin d’ora all’impugnazione della sentenza.

FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/10/1990.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all’udienza del 22/01/2016 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall’art. 3 L.1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all’interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/10/1990 da L. R. . a MELBOURNE – AUSTRALIA il e G. T. n. a BASSANO DEL GRAPPA il e trascritto al n. 26, Parte II, Serie A, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, dato atto che nelle more la signora G. T. e la figlia A., si sono trasferite in un’abitazione sita in Crocetta del Montello, che conducono il locazione e che il relativo canone è stato ad oggi corrisposto dal signor L. R. per la quota di € 280, 00, stabiliscono che fino a quando la figlia non diverrà economicamente autonoma, il signor L. R. continuerà a concorrere nel pagamento del canone con il medesimo importo;
2. A titolo di concorso nel mantenimento della moglie e della figlia, il signor L. R. corrisponderà alla signora G. T. la somma mensile pari ad € 300,00 (trecento/00) di cui € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento della moglie e l’ulteriore pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia A.. Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge, con decorrenza dal 01.01.2015 e con riferimento agli indici di rivalutazione monetaria al 31.12.2014.
3. Il signor L. R. concorrerà altresì in ragione del 50% (cinquanta per cento) alle spese scolastiche, mediche e straordinarie che dovessero riguardare la figlia.
4. Dal momento in cui la figlia diverrà economicamente autosufficiente il signor L. R. corrisponderà alla signora G. T. a titolo di concorso nel mantenimento la somma di € 325,00 (trecentoventicinque/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Per quanto concerne le visite alla figlia maggiorenne queste potranno avvenire quotidianamente e, se contemplano anche l’accesso alla casa di abitazione della moglie, dovranno essere telefonicamente anticipate.
Ordina all’Ufficiale di Stato Civile di procedere all’annotazione della sentenza.
Treviso, lì 22/01/2016
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Aurelio Gatto

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button