Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2211/2015 del 3.08.2015 (Dott.ssa Rizzuto)

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.582/2010 e promossa D. M. G. e F. D. in proprio e quali legali rappresentati dei figli minori F. A. e F. L. elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M. B. che li rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORI

contro:

G. C. Elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. F. L. che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

G. L. in qualità di titolare della ditta individuale Costruzioni Edili G. L. P.iva elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti V. F. e F. B., che lo rappresentano e difendono per mandato a margine della comparsa di prosecuzione

CONVENUTO

con la chiamata in causa di: ALLIANZ S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore p.IVA elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G. S. che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta

CHIAMATA IN CAUSA

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE DEL 12.2.2015
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell’attuale disposto dell’art. 132 c p.c.

Gli attori, in proprio e in rappresentante dei figli minori, premesso di aver già esperito accertamento tecnico preventivo in relazione ai vizi e difetti manifestatisi nell’edificio, hanno convenuto in giudizio il progettista e direttore dei lavori C. G. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il contraddittorio si è integrato con la costituzione in giudizio dei convenuti e della chiamata in causa Alliaz s.p.a.

La controversia trae origine da lavori di ristrutturazione e ampliamento volumetrico interrato eseguiti presso un fabbricato rurale di proprietà dell’attrice Maria Gabriella D. M. G. e in ordine ai quali i committenti sono gli attori D. M. G. e F. D., il progettista è il convenuto geom. C. G. e appaltatore è la ditta individuale G. L.

Ciò posto la causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU disposta nel presente giudizio, così come integrata nel supplemento di perizia, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale non v’è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato e rispondente ai criteri scientifici e tecnici vigenti in materia.

I CCTTUU hanno riscontrato la presenza dei vizi lamentati, peraltro già evidenziati nell’accertamento tecnico preventivo, e ne hanno dato analitica descrizione – muffe, presenza d’acqua nel pozzetto, macchie di umidità con contestuale documentazione fotografica in vari punti (cfr. pagg. 21, 22 e 23). I tecnici hanno quindi eseguito una serie di indagini e operazioni di sondaggi e, all’esito, individuato l’esistenza di un acquifero alla profondità di 8 m. dal piano stradale. I CCTTUU hanno quindi ritenuto più probabile che le infiltrazioni lamentate possano essere determinate dai livelli di “acquitarde” più superficiali che, sebbene normalmente privi di acqua, possono venire alimentati temporaneamente in occasione di eventi atmosferici particolarmente intensi.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dei convenuti va riportato quanto correttamente evidenziato dai CCTTUU. È vero che gli episodi di infiltrazioni si sono registrati dopo prolungati ed abbondanti eventi piovosi. Ciò tuttavia non può esimere da responsabilità né il progettista-direttore né la ditta appaltatrice atteso che tali eventi e le loro conseguenze non potevano ritenersi eventi imprevedibili e in ordine ai quali non approntare adeguate misure di prevenzione. Ed invero, già durante la prima fase di esecuzione dei lavori, nel marzo del 2006, si era manifestata la presenza di acqua sul fondo della fossa proprio in occasione di eventi di origine meteorica e la relazione del geol. Munari del 23.8.2008, pur non riscontrando la presenza di acqua se non deboli emergenze durante i periodi piovosi, aveva suggerito per eventuali livelli di falda o per la regimazione delle acque meteoriche di predisporre opere di drenaggio ed impermeabilizzazione della muratura.

Ciò detto, deve ritenersi che entrambi i soggetti evocati in giudizio siano, a titolo e in misura diversa, responsabili della causazione dei vizi. La responsabilità del progettista e poi direttore dei lavori va individuata nel mancato approfondimento della problematica geologica “dei punti di risorgenza spesso captati in pozze o depressioni morfologiche in corrispondenza di livelli o strati sabbiosi a contatto con soprastanti livelli argillosi” e dei suggerimenti per eventuali livelli di falsi e o per la regimazione delle acque meteoriche indicati dalla relazione del geol. Murari nel momento iniziale della progettazione (o, in alternativa, nella mancata autonoma predisposizione di relazione geologica) e successivamente, nella non adeguata valutazione del fenomeno che si era verificato nel 2006.

Uguale responsabilità va ascritta all’appaltatore per non avere adottato adeguati accorgimenti nonostante dei fenomeni infiltrativi conseguenti ad eventi atmosferici (peraltro non entità straordinaria quali quelli successivi del 2007) si fossero già manifestati durante l’esecuzione dei lavori. Rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso (Cass. n. 3932/2008; Cass. n. 8016/2012). Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati chiaramente prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato (ex pluribus, cfr. Cass n. 8016/2012, Cass. n. 6202/2009).

Nel caso in esame non vi sono elementi da cui desumere una situazione assimilabile a quella del nudus minister né risulta che l’appaltatore abbia formalmente evidenziato criticità nelle soluzioni anche di ripristino poste in essere dopo l’insorgenza dei primi fenomeni.

In tema di contratto di appalto, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento dannoso ( Cfr. Cass. n. 20294/2004; n. 5103/1995). Nella specie, l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientrava nei compiti sia del progettista-direttore dei lavori che dell’appaltatore, posto che la validità del progetto di una costruzione edilizia della sua esecuzione dipende dalla rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo interessato dalla edificazione (nello stesso senso Cass. n. 14650 del 2012).

Ai fini della domanda di regresso avanzata dal progettista direttore dei lavori Coltri la misura del regresso può essere stabilita sulla base di quanto ragionevolmente indicato dal CTU, che ha ritenuto di addebitare il contributo causale alla produzione dell’evento per il 80% a carico di progettista e direttore dei lavori.

Venendo ora alla quantificazione del danno, i CCTTUU hanno indicato in € 167.618 i costi per la trincea drenante, € 23.467,00 i costi e per i lavori intellettuali conseguenti alle opere da realizzare, in € 12.600 i danni finanziari per parziale mancato uso dell’immobile, in € 3.726 e 25.090 i danni da ripristino e in € 37.722 i costi già sostenuti.

Sul punto va condivisa l’indicazione dei CCTTUU secondo i quali la realizzazione della barriera interrata è la soluzione che fornisce maggiori probabilità di soluzione del problema ed è dunque quella che verrà adottata ai fini della liquidazione del danno e che consente in questo modo di non liquidare somme a titolo di deprezzamento dell’immobile.

Ai fini della liquidazione del danno va tuttavia tenuto presente che sull’importo indicato dai CCTTUU per la predisposizione delle opere di contenimento delle infiltrazioni va detratto quanto gli attori avrebbero comunque dovuto sostenere per predisporre tempestivamente opere idonee a tal fine. Va anche in questo caso condiviso quanto argomentato dai CCTTUU: allo stato attuale la soluzione che ha maggiore probabilità di risolvere definitivamente il problema è diversa da quella che avrebbe potuto più agevolmente porsi in essere all’inizio dei lavori ed è per questo che, mentre ora l’opera con maggiori probabilità è la doppia berlinese, nel 2005 poteva essere sufficiente una singola berlinese con costi attualizzati di € 26.489. Al costo di realizzazione della doppia berlinese indicato in € 120.000,00 (cfr. tabella perizia del 2011 pag. 38) va dunque detratto l’importo di € 26.489 per un importo di € 93.511,00. A tale importo vanno aggiunti gli ulteriori costi necessari per impianto cantiere, scavi fornitura indicate nella tabella di agi. 38 per un importo finale di € 141.129,00 oltre ad € 23.466,00 per le necessarie opere intellettuali e ulteriori € 25.000 per il ripristino lavori dentro caso e nel piano interrato per un complessivo importo di € 189.595,00. Non condivisibili appaiono i costi indicati per mancato utilizzo parziale tenuto conto della localizzazione e destinazione di tali beni.

All’importo di € 189.595 va inoltre detratto l’importo di € 43.932,88 trattenuto in garanzia sul prezzo dovuto.

Tanto premesso il danno per vizi deve essere liquidato in complessivi € 145.662,12 espresso in termini correnti al 15.11.2011 oltre rivalutazione monetaria dal 15.11.2011 sino al saldo e interessi sull’importo annualmente rivalutato dal luglio sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Quanto al danno non patrimoniale richiesto da tutti gli attori, la Corte di Cassazione con le note sentenze del 2008 ha riconosciuto la configurabilità del danno non patrimoniale anche quando questo scaturisca da un inadempimento contrattuale ma è necessario che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, stante il dovere di cui all’art. 2 Cost. che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza e che il danno non consista in meri disagi o fastidi.

Per quanto concerne la posizione dell’attrice D. M. G., la CTU espletata, pur avendo escluso una condizione di malattia psichiatria, ha tuttavia descritto nell’attrice una situazione di “stato di allarme” tale da alterare la serenità personale e da configurare un disagio oggettivabile di tipo medio e direttamente riconducibile alle vicissitudini connesse ai lavori di ristrutturazione.

Detto accertamento che, trattandosi di danno afferente la sfera psicologica dell’attrice, non poteva che portare ad un’analisi fondata sulla manifestazione del pensiero e delle emozioni della stessa (ciò per superare le eccezioni sollevate in merito alla CTU), consente di ritenere provata una lesione della qualità di vita della danneggiata, oggettivamente riscontrata, che può trovare tutela secondo i principi sopra espressi.

La liquidazione di tale voce viene necessariamente effettuata in via equitativa e, tenuto conto della lievità anche del ITP stimata dai CTU medico legali si determina in € 3.000,00 espresso in termini monetari correnti. Alcuna voce di danno non patrimoniale può invece essere liquidata agli altri attori in mancanza di riscontri probatori in relazioni agli elementi sopra evidenziati.

Tanto premesso il geom. C. G. e il geom. G. L. devono essere condannati in solido tra loro a versare agli attori D. M.G. e F. D. la complessiva somma di € 145.662,12 oltre rivalutazione monetaria dal 15.11.2011 sino al saldo e interessi sull’importo annualmente rivalutato dal luglio del 2007 sino alla data della presente sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. I convenuti devono inoltre essere condannati a versare all’attrice la somma di € 3.000,00 espressa in termini monetari correnti oltre interessi sull’importo devalutato a luglio del 2008 sino alla data della presente sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Ai fini del rapporto tra i convenuti la responsabilità dei danni va ascritta per il 80% al convenuto Coltri e per il restante 20% al convenuto G. L. con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto Coltri di regresso di quanto pagato a favore degli attori sino al 20% nei confronti del convenuto G. L..

Fondata è infine la domanda di manleva da G. C. nei confronti della propria assicurazione Allianz s.p.a. fermo lo scoperto del 10%. Il danno liquidato va infatti inteso come rischio professionale pienamente ricompreso nelle condizioni di polizza, trattandosi di gravi difetti di opera destinata per sua natura a lunga durata e che compromettono la stabilità dell’opera stessa.

Allianz s.p.a dovrà quindi essere condannata a restituire al proprio assicurato tutto quanto pagato agli attori, in dipendenza della presente sentenza, per somma capitale, interessi, rivalutazioni, spese di lite e di CTU nei limiti del 80%.

Nei rapporti tra attori e convenuti, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Parimenti, nei rapporti tra il convenuto Coltri e la terza chiamata Allianz s.p.a. le spese seguono la soccombenza, e sono quindi poste a carico della terza chiamata ed a favore del convenuto.
Nei rapporti tra il convenuto Coltri e G. L. la sostanziale soccombenza reciproca, attestata dalla corresponsabilità di tutte le parti nella causazione dell’evento dannoso, integra i motivi per compensare integralmente tra le parti le spese.
Infine, le spese di ATP e di CTU, rispettivamente liquidate ante causam ed in corso di causa, possono essere poste a carico dei convenuti soccombenti in solido nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni.

P.Q.M.

il Tribunale di Verona in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta,

– condanna G. L. e C. G. a pagare agli attori D. M.G. e F. D., in solido tra loro, la complessiva somma di € 145.662,12 oltre rivalutazione monetaria dal 15.11.2011 sino al saldo e interessi sull’importo annualmente rivalutato dal luglio del 2007 sino alla data della presente sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, condanna G. L. e C. G. a versare, in solido tra loro, all’attrice D. M. G. la somma di € 3.000,00 espressa in termini monetari correnti oltre interessi sull’importo devalutato a luglio del 2008 sino alla data della presente sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

determina nei rapporti interni tra i convenuti G. C. e G. L. e, ai fini della domanda di regresso del convenuto C. G., rispettivamente in 80% e 20% l’apporto dagli stessi arrecato alla determinazione del danno;

condanna G. L. a versare a G. C. le somme che il convenuto Coltri dovesse versare in misura superiore all’80%.

condanna i convenuti C. G. e G. L. a rifondere, in solido tra loro, agli attori le spese di lite liquidate in € 450 per rimborsi, € 13.430,00 per compensi, oltre IVA,

CPA e rimborso spese forfettarie;

condanna Allianz s.p.a. 6 rifondere a G. C. le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 450 per rimborsi, € 7.7795,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra G. C. e G. L.;

pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa con separato decreto 6/2/2014, nonché le spese di ATP liquidate ante causam, definitivamente a carico di dei convenuti;

condanna Allianz s.p.a a tenere manlevato G. C. da quanto pagato agli attori in dipendenza della presente sentenza, per somma capitale, interessi, rivalutazioni, spese di lite, di CTU e di ATP con la franchigia del 10% e nei limiti del 80%;

Verona 29.7.2015

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Rizzuto

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