Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 2212/2015 del 3.08.2015 (Dott. Platania)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione SECONDA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N???? /2013 R.G. promossa da:
S. B.con il patrocinio dell’avv. M. C. elettivamente domiciliato in indirizzo presso il difensore avv. M. C.

ATTORE

contro

A. B. con il patrocinio dell’avv. A. S. e elettivamente domiciliato in VERONA presso lo studio dell’avv. A. S.

CONVENUTO

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 23 aprile 2015;
MOTIVAZIONE
Con citazione del 22 aprile 2013 S. B. conveniva in giudizio A. B. per ottenere la restituzione dell’importo di euro 9.000 consegnatogli per potere partecipare ad una costituenda società che avrebbe dovuto concorrere alla gara di assegnazione delle licenze per apertura di sale ove esercitare il poker sportivo live. Tale attività avrebbe potuto svolgersi in ragione della associazione della costituenda società con la Shark Bay.
Tuttavia mesi dopo, il responsabile di Shark Bay, incontrato in occasione di una gara di poker sportivo del circuito Shark Bay, negava ogni collegamento con il A. B.. Esclusa la possibilità di ottenere le licenze sportive perché la legislazione in materia non era mutata (come ipotizzato al momento dell’adesione della S. B. al progetto illustrato dal A. B.), aveva chiesto la restituzione delle somme al convenuto che però aveva rifiutato di rimborsare alcunché.
Si costituiva in giudizio Alberto A. B. che precisava di avere assunto la carica di presidente dell’associazione Poker sportivo di Verona; le somme erano state versate dalla S. B. al fine di partecipare, in qualità di socio gestore, alla associazione stessa; mai aveva detto di volere costituire una società per la acquisizione delle licenze per l’esercizio di sale destinate al poker sportivo; la quota della S. B. era stata rilevata da altra persona che aveva corrisposto alla S. B. il controvalore.
Escussi alcuni testi, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Premesso che la domanda di restituzione si fonda sull’indebita percezione da parte del A. B. della complessiva somma di euro 7.800 ( non contestata) si osserva che non v’è nessuna prova del fatto che il versamento sia stato fatto in relazione alla partecipazione alla Associazione Poker sportivo Verona di cui il A. B. è stato presidente. Infatti anche a volere seguire la tesidifensiva del A. B., quest’ultimo non ha prodotto alcun documento che comprovasse la partecipazione della S. B. alla associazione.

Secondo l’art. 5 dello statuto (di cui v’è copia in atti) la richiesta di partecipazione all’Associazione doveva essere avanzata a seguito di sottoscrizione di un modulo ma soprattutto accettata da una delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione Bertocchi ha assunto di avere versato le somme incassate all’Associazione ma anche di ciò non v’è alcuna prova.

È vero che nella ricevuta prodotta quale documento 1, il versamento è giustificato dalla volontà della S. B. di partecipare “quale socio gestore” alla associazione Poker sportivo Verona ma alla fine, la ragione del versamento risulta poco rilevante in quanto è mancata completamente la prova, che incombeva sul A. B., circa il fatto che le somme ricevute dal A. B. (in proprio e non quale Presidente della associazione) fossero state destinate al fine indicato nella ricevuta.

Va anche aggiunto, a sostegno dell’infondatezza della ricostruzione dei fatti operata dal A. B., che è risultata anche smentita la tesi dell’acquisto della quota di partecipazione nella associazione da parte di tal Pani che, dopo avere dichiarato di avere direttamente pagato alla Brizzi, euro 4 000 però l’acquisto ha assunto, invece, di avere effettuato lavori per conto dell’associazione alcuni lavori. Quindi nessun rapporto diretto tra il Pani e la S. B.

Conclusivamente la domanda di restituzione dell’indebito versamento di euro 7.800 risulta fondata.

Pertanto A. B. è condannato al pagamento dell’importo di euro 7.800 oltre gli interessi di legge dal 22 aprile 2013.
Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese di lite , liquidate come in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando;
condanna
A. B. a pagare a S. B. l’importo di euro 7.800 oltre gli interessi di legge dal 22 aprile 2013 nonché a rifondere a Simonetta Brizzi le spese di lite liquidate in euro 4835 per compensi ed euro 229,85 per spese (oltre iva epa e rimb. spese forf 15%).
Verona, 21 luglio 2015.

Il Giudice

Dott. Fernando Platania

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