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Denuncia, controdenuncia e bisticci alberghieri

Nella sentenza n. 288/2017 del Tribunale di Trento, il ricorrente conveniva in giudizio il convenuto, al fine di accertarne la responsabilità in forza dell’atto di querela da cui era scaturito un giudizio in triplice grado, terminato con una sentenza di assoluzione per l’attore. In particolare l’attore sostiene che la lunghezza del processo, in cui era stato assolto, gli aveva decurtato gran parte della sfera patrimoniale.
Prima di valutare la decisione del giudice del caso di specie, è necessario fare un passo indietro e ripercorrere le precedenti vicende penali.
Dapprima l’attore denunciò i titolari dell’albergo in questione ai carabinieri, oltre a rilasciare un’intervista a un famoso quotidiano locale in cui poneva in essere le sue lamentele concernenti la lentezza del servizio in sala, l’eccessiva rumorosità nella stanza d’albergo, gli insulti per aver portato via gli avanzi del suo cane.
Successivamente, a loro volta, i titolari dell’albergo denunciarono l’attore, il quale fu assolto in primo grado dal reato di calunnia, in Appello dalla diffamazione e in Cassazione anche dall’ingiuria:

  • il reato di ingiuria, ex articolo 594 c.p., è commesso da chi offende l’onore o il decoro di una persona presente;
  • il reato di diffamazione, ex articolo 595 c.p., è commesso da chi offende l’altrui reputazione in assenza della persona ma in presenza di almeno due persone;
  • il reato di calunnia, ex articolo 368 c.p., è commesso da chi incolpa una persona, che sa essere innocente, di un reato.

Ritornati in sede civile, l’attore di questo giudizio vuole, sostanzialmente, vedere riconosciuta la responsabilità extracontrattuale del convenuto ex art. 2043 c.c.
Non può tacersi che per verificare la sussistenza di tale responsabilità occorra accertare se la querela, posta in essere dai convenuti, integri una denuncia calunniosa e/o diffamatoria nei confronti dell’attore, in quanto solo se si concretizza tale ipotesi criminosa i convenuti, quali privati, sono chiamati a rispondere della loro condotta.
Secondo il giudice del caso di specie, «la narrazione dei fatti compiuta dai convenuti nella querela risulta complessivamente veridica alla luce delle deposizioni raccolte nel presente giudizio: i convenuti nel racconto effettuato si sono attenuti ai fatti. Lo stile utilizzato dai convenuti risulta sobrio e misurato e quindi rispettoso del limite della continenza».
Lo stesso non può certo dirsi dell’attore, alla luce delle numerose testimonianze in cui viene evidenziato l’atteggiamento aggressivo e intimidatorio nei confronti del proprietario dell’albergo.
Non essendo la denuncia né calunniosa né diffamatoria, a giudizio del giudice nessun risarcimento spetta all’attore.
Non solo dalla giurisprudenza, ma anche dalle norme del vivere quotidiano si può facilmente evincere che la forma di una critica è importante tanto quanto la sostanza: l’aggressività e la maleducazione sono sempre squalificanti.
 

Leggi il testo integrale – Tribunale di Trento, Sentenza n. 588/2017

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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