Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona – Ordinanza 18.06.2015 (Dott. Vaccari)

N. ? /2015 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 4 marzo 2015
M. G. B. ( ? ) in proprio

RICORRENTE

contro

MCS I. SRL (C.F.), assistita e difesa dall’avv. F. A.

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza;
Rilevato Che

La ricorrente ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la MCS I. s.r.l. per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 8.400,74, a titolo di compenso per due distinte attività di assistenza stragiudiziale che la ricorrente ha assunto di aver svolto, su incarico della resistente, una nel corso di un procedimento di mediazione e l’altra nel corso di un procedimento di atp.

La causa rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dall’art. 3 comma 1, del d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014 ed entrato in vigore il 9 febbraio di quest’anno.

A tale conclusione si giunge alla luce delle seguenti considerazioni:

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 4db80 M.G. B. omissis
– la somma oggetto della domanda di parte ricorrente, anche tenendo conto di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora, rientra nel limite dei cinquantamila euro fissato dalla predetta norma;
– la resistente non ha la qualità di consumatore, avendo natura di persona giuridica, e pertanto non trova applicazione la clausola di esclusione di cui all’ultimo periodo dell’art. 3 comma 1, d.l. 132/2014;
– la presente controversia non è riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente e alle quali, ai sensi del comma 7 dell’art.3, d.l.132/2014 non si applica la disposizione di cui al comma 1 . Infatti quest’ultima previsione deve ritenersi limitata alle cause di cui all’art. 82 comma 1, c.p.c o a quelle di cui all’art.14 d. lgs.150/2011, dovendosi quindi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest’ultima disposizione, non occorra esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita.

Può peraltro escludersi che ricada nell’ambito di applicazione della norma da ultimo citata anche l’ipotesi, come quella di specie, in cui l’avvocato stia in giudizio senza il ministero di altro difensore, avvalendosi del disposto dall’art. 86 c.p.c. In tale ipotesi infatti l’avvocato è contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente.

P.Q.M.

Fissa alle parti il termine di quindici giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la comunicazione dell’invito di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 132/2014 e rinvia la causa all’udienza del 15 ottobre 2015 h.09.30.

Verona 18/06/2015

Il Giudice
Firmato

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button