Sentenze

Tribunale Ordinario di Trento, Sez. Civile – Ordinanza 9.05.2015

Responsabilità civile dei magistrati

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Beghini presidente
dott. Giuseppe Barbato giudice rel.
dott.ssa Giuliana Segna giudice
presidente giudice rel. giudice a scioglimento della riserva assunta, pronuncia la seguente

ORDINANZA

– preso atto che, nell’innovare significativamente la disciplina della responsabilità civile dei magistrati regolata dalla legge n. 117/88, la legge 27 febbraio 2015, n. 18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015 ed entrata in vigore il successivo 19 marzo, ha, fra l’altro, per quanto qui rileva, abrogato l’art. 5;
– tenuto conto che, tale disposizione, assoggettando la domanda di risarcimento intentata contro lo Stato a una valutazione preliminare diretta a verificare il rispetto dei termini e dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 e la non manifesta infondatezza dell’azionata pretesa risarcitoria e, quindi, prevedendo una fase procedimentale intermedia tra quella introduttiva e quella di trattazione, aveva un’indubbia valenza processuale (arg. da Corte Cost. n? 468/90);

Fatto
– rilevato che nell’abrogare la norma relativa al filtro di ammissibilità, il legislatore non ha introdotto una disciplina transitoria;

– ritenuto, pertanto, in base al generale principio tempus regit actum (in virtù del quale ogni atto processuale è, di regola, soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio), che alla fase introduttiva deve ora immediatamente seguire quella di trattazione secondo le forme del rito ordinario previste dal primo e dal terzo titolo del secondo libro del codice di rito, senza quindi procedere alla preliminare verifica di ammissibilità della domanda risarcitoria, ostandovi la sopravvenuta abrogazione della disposizione normativa che la disciplinava;

– ritenuto, quindi, di demandare al prosieguo del giudizio la decisione in ordine alle eccezioni di inammissibilità della domanda sollevate da parte convenuta;

– considerato che all’udienza del 1° aprile 2015 parte attrice ha chiesto la concessione dei termini. ex art. 183, 6° co., c.p.c.

PQM

p.q.m.visto l’art. 183, 6° co., c.p.c.,

assegna alle parti:

1) termine di giorni trenta (a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione del presente provvedimento) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande od eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) termine di ulteriori giorni venti per la sola indicazione di prova contraria;

rinvia all’udienza del 23 settembre 2015 ore (omissis…), innanzi al giudice istruttore per la decisione in ordine alle eventuali istanze istruttorie delle parti.

Si comunichi.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 30.4.2015
Depositata in cancelleria il 09/05/2015.

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