Sentenze

Tribunale di Verona – Ordinanza 8.05.2015 (Dott. Massimo Vaccari)

Presupposti della competenza del Tribunale delle imprese su una controversia relativa ad un atto di cessione di quote di una s.n.c. e di quote di una s.r.l.

Rientra nella competenza del Tribunale delle imprese, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la controversia relativa all’inadempimento di un contratto con il quale una parte abbia trasferito all’altra parte contrattuale una quota pari all’1 % del capitale sociale di una S.a.s. e una quota pari al 10 % del capitale sociale di una s.r.l. a fronte dell’accollo da parte degli acquirenti dell’accollo del debito derivante da un contratto di mutuo nei confronti di un istituto di credito. In una simile ipotesi la causa prevalente di tale accordo va infatti ravvisata nella parte avente ad oggetto l’alienazione delle quote di s.r.l., tenuto conto della maggiore entità di esse rispetto a quelle della s.a.s. parimenti alienate e, conseguentemente del loro maggior valore economico.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 22 ottobre 2014 da

B. B. (C.F. ) rappresentato e difeso dell’avv. S. G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Verona,

RICORRENTE

contro

T. C. (C.F. ) L. A. (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall’avv. C. S. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Verona,

RESISTENTI

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 febbraio 2015;
Rilevato Che

Il ricorrente ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i resistenti per sentir accertare il loro inadempimento alle obbligazioni che avevano assunto con la scrittura privata del 19 giugno 2008 e, conseguentemente, per sentirli condannare a corrispondergli la somma di euro 27.000,00 o quella maggiore che fosse andata a maturare nel corso del giudizio.

Il B. B. a sostegno delle predette domande ha assunto che, con il succitato contratto, a fronte della cessione in loro favore di alcune quote sociali, i convenuti si erano accollati il debito derivante dal mutuo acceso a nome suo presso la Banca Popolare di Verona per la somma residua, all’epoca, di euro 174.322,00, oltre il pagamento di suoi debiti per un ammontare di euro 27.678,00.

Sempre a detta del ricorrente i resistenti avevano provveduto al pagamento delle rate mensili concordate, dell’ammontare di euro 2.000.00 ciascuna, fino al mese di luglio 2013 quando avevano corrisposto la minor somma di euro 1.000,00 e dall’agosto 2013 più nulla.

L’eccezione di incompetenza per materia sollevata dai resistenti è fondata e come tale merita di essere accolta.

Il titolo della pretesa di parte ricorrente è costituito dal contratto del 19 giugno 2008 con il quale il B. B. ha trasferito ai resistenti una quota pari all’1 % del capitale sociale della Campania Flor S.a.s. e una quota pari al 10 % del capitale sociale della Flor Veneto s.r.l. a fronte dell’accollo da parte dei convenuti delle obbligazioni sopra citate.

Orbene la controversia rientra tra quelle di competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese distrettuale.

Sul punto è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, a decorrere dal 22 settembre 2012, “le controversie di cui all’art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale … dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata (sott.: in materia di impresa) avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1”.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) dello stesso testo di legge sono stati attribuiti alle sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali aventi sede nel capoluogo di regione le cause e i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali di società di capitali.

Nel caso di specie l’accordo del 19 giugno 2008 costituisce un atto complesso, nel quale le parti, a fronte della cessione delle quote di s.a.s. e di s.r.l. di proprietà del B. B., hanno pattuito un corrispettivo unitario, costituito dall’accollo da parte degli acquirenti dei debiti dell’alienante, meglio indicati nel contratto.

Orbene, ad avviso di questo giudice la causa prevalente di tale accordo va ravvisata nella parte avente ad oggetto l’alienazione delle quote di s.r.l., tenuto conto della maggiore entità di esse rispetto a quelle della s.a.s. parimenti alienate e, conseguentemente del loro maggior valore economico.

Pertanto va dichiarata l’incompetenza di questo Tribunale in favore di quella del tribunale delle imprese di Venezia.

Quanto alle spese la novità della fattispecie esaminata integra le gravi ed eccezionali ragioni per compensarle.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore eccezione e difesa disattesa e respinta, dichiara l’incompetenza per materia di questo tribunale a pronunciarsi sulle domande per cui è causa in favore del tribunale delle imprese di Venezia e fissa alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio davanti alla predetta autorità giudiziaria.

Compensa tra le parti le spese del giudizio fin qui sostenute.

Verona 08/05/2015

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

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