Sentenze

Tribunale di Gorizia, Sez. Civile – Sentenza n. 80/2016 del 10.03.2016 (Dott. F. Ajello)

Opposizione a precetto – assicurazione della responsabilità civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GORIZIA
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Ajello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXXXXXXX promossa da:
A. G. S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. G. M. R. e dell’avv. K. E.,domiciliataria

ATTORE ESPONENTE

contro

C. D. B. D. P. I. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. B. C., domiciliataria

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a precetto – assicurazione della responsabilità civile

CONCLUSIONI

Conclusioni per la parte attrice
-accertato e dichiarato che
a) Il diritto del C. d| B. dXXXX P. I. a vedersi tenuto indenne dall’allora A. G. SpA per le somme dal primo dovute all’azienda agricola “F. di R.” in forza dei capi nn. 4) e 5) della sentenza n. 137/12 del tribunale di Gorizia, sarebbe sorto – stante l’autonomia sostanziale dei due rapporti (tra attore e convenuto e tra quest’ultimo e la sua compagnia di assicurazione) confluiti nel processo – solo al momento dell’effettivo pagamento del debitore principale;
b) Alla data della notifica del precetto, in pendenza del giudizio di appello ed incassate le spese di lite da A. G. SpA l’odierno opposto non aveva versato alcunché al proprio creditore;
per l’effetto
– Accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto dell’intimante, C. d| B. dXXXX P. I., ad agire in executivis, non essendo ancora liquido ed esigibile, al tempo della notifica del precetto, il credito consacrato nel titolo esecutivo giudiziale, in ragione del mancato avversarsi della condizione necessaria all’esercizio del diritto di manleva (previo pagamento del debitore principale);
– Accertare e dichiarare, di conseguenza, la nullità del precetto medesimo ovvero annullarlo e dichiararlo di nessun effetto nei confronti dell’opponente;
in via di stretto subordine
nella denegata ipotesi il credito intimato venisse ritenuto azionabile in sede esecutiva,
– Accertare e dichiarare che la somma precettata è superiore a quella portata nel titolo esecutivo (sentenza), con riferimento all’errata imputazione dei diritti ed onorari di procuratore e delle spese generali, siccome previsti nella tariffa forense, ormai abrogata ex D.M. n. 140/12, e, pertanto, non dovuti.
Con vittoria di onorari e spese, anche generali, del giudizio.
Conclusioni per la parte convenuta
-In via principale: Dichiararsi la cessazione della materia del contendere e comunque respingersi l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con l’integrale rifusione delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Premesso che:
Con atto di citazione regolarmente notificato, G. I. S.P.A. ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 13 settembre 2012, con il quale il C. d| B. dXXXX P. I. le ha intimato di pagare la somma di euro 81.140,50, oltre alle spese per il precetto stesso, in forza della sentenza n. 137/12 del 9.03.2012 depositata in data 13.03.12 con la quale il Tribunale di Gorizia ha
– condannato il C. d| B. dXXXX P. I. a corrispondere alla Azienda Agricola “I F. di R.” l’importo di euro 66.720,00 oltre interessi, rivalutazione e spese legali;
– condannato la allora A. G. s.p.a. a tenere indenne il C. d| B. dXXXX P. I. di quanto questo deve pagare in virtù della pronuncia stessa.
Si è costituito in giudizio il C. D. B. D. P. I. deducendo che, nelle more del giudizio, la controparte aveva provveduto a pagare l’importo precettato e chiedendo quindi che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed in ogni caso il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita, dai tre giudici successivamente designati per la trattazione, sulla sola base dei documenti depositati in atti non avendo le parti avanzato alcuna ulteriore istanza istruttoria.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni avanti al giudice da ultimo designato, dott.ssa Francesca Ajello, la quale, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Nel merito
2.1. G. I. s.p.a. ha chiesto che venga dichiarata la nullità del precetto oppure lo stesso venga annullato. A fondamento della propria domanda, l’opponente ha dedotto che il credito oggetto del precetto opposto non sarebbe ancora liquido ed esigibile, dal momento che, quando l’assicuratore per la responsabilità civile viene condannato a tenere indenne il proprio assicurato, il diritto alla manleva sorge solo dopo che il debitore principale ha adempiuto alla propria obbligazione e, nel caso di specie, non vi è alcuna prova che il Consorzio abbia effettuato il pagamento a favore dell’Azienda Agricola “I F. di R.”.
Per contro, il C. d| B. dXXXX P. I. ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l’interesse a coltivare il presente contenzioso in considerazione dell’avvenuto pagamento, da parte dell’Assicurazione opponente, della somma oggetto del precetto opposto.
2.2. Giova rilevare su questo punto che è principio consolidato quello secondo cui l’interesse ad opporsi all’esecuzione minacciata col precetto non viene meno per il solo fatto che l’intimato abbia provveduto al pagamento delle somme indicate in precetto, trattandosi di pagamento non eseguito spontaneamente nella convinzione di esservi obbligato, ma eseguito al solo scopo di evitare l’inizio dell’esecuzione cui il precetto è atto prodromico.
Orbene, nel caso di specie si rileva che può considerarsi dato acquisito al presente giudizio il fatto che il pagamento da parte di Generali al Consorzio di Bonifica sia avvenuto non spontaneamente, ma al solo scopo di evitare la minacciata esecuzione forzata. Tale circostanza, dedotta dalla parte opponente sin dal primo atto, non è stata poi contestata specificamente dall’opposto e può quindi ritenersi provata ai sensi dell’art. 115. Peraltro l’opponente ha documentato la circostanza con il documento allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. da cui risulta che la stessa ha versato la somma “con riserva di ripetizione”.
Ciò significa che non possa essere dichiarata cessata la materia del contendere poiché rimane, in capo all’Assicurazione, l’interesse ad ottenere una pronuncia sulla effettiva debenza della somma versata al fine di evitare le conseguenze negative di un procedimento esecutivo.
2.3. Quanto al motivo posto alla base dell’opposizione, giova poi rilevare che l’art. 1917 c.c. stabilisce che “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
Come è noto, l’assicurazione della responsabilità civile rientra nella categoria dell’assicurazione contro i danni ed ha la funzione di mantenere indenne l’assicurato dall’obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo in conseguenza di un comportamento illecito dell’assicurato stesso, contrattuale od extracontrattuale, o dei quali, ad altro titolo, egli sia dichiarato dalla legge responsabile. A questo fine, la prestazione dell’assicuratore non consiste nel rimborsare l’assicurato di quanto corrisposto per il risarcimento del danno, ma nel sollevarlo dall’obbligazione di rispondere con il proprio patrimonio dall’obbligo di risarcimento. Se, quindi, nell’assicurazione contro i danni, l’interesse dell’assicurato consiste nel risarcimento del pregiudizio subito da un suo bene a seguito di un sinistro, nell’assicurazione della responsabilità civile l’interesse consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivo, che si trova esposto
a responsabilità illimitata, attraverso la previsione del pagamento, ad opera dell’assicuratore, di una somma di denaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato, nell’ambito, per lo più, di un massimale predefinito.
Partendo da questo presupposto, la Corte di Cassazione, con pronunce risalenti ma mai contrastate nel corso degli anni, ha avuto modo di statuire che ai sensi del citato art. 1917 c.c., l’assicuratore è tenuto a pagare l’indennizzo direttamente all’assicurato anche prima che questi abbia risarcito il terzo danneggiato, sempre che l’obbligazione di tener indenne l’assicurato sia divenuta attuale e concreta a seguito della intenzione, comunque manifestata dal terzo, di essere risarcito del danno subito in conseguenza del fatto previsto dal contratto di Assicurazione (Cass. 2332/1971). In altri termini, la Corte di Cassazione, traendo il proprio argomento dalla lettura testuale dell’art. 1957 c.c. contenuto nel Codice Civile del 1942, ha ammesso che, poichè nell’assicurazione della responsabilità civile la prestazione dell’assicuratore è preordinata al fine di tenere indenne l’assicurato (fornendogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo all’assicurato può sorgere anche prima che questi effettui il pagamento al terzo danneggiato, purchè però si verifichi una minaccia concreta ed attuale al patrimonio dell’assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo di essere effettivamente risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto (Cass. 2196/1974 e Cass. 2051/1969).
Orbene, nel caso di specie, la parte opposta non ha tempestivamente allegato (avendone fatto solo un breve cenno nella memoria di replica alla comparsa conclusionale) né tantomeno dimostrato (non avendo prodotto alcun documento, né formulato alcun capitolo di prova sul punto) , di aver ricevuto una richiesta, sotto qualunque forma, con la quale il terzo danneggiato Azienda Agricola “I F. di R.” abbia manifestato la propria intenzione di ottenere il risarcimento del danno da parte del Consorzio di Bonifica così come liquidato nella sentenza di primo grado (sulla quale pendeva appello, al momento del precetto), così rendendo attuale e concreta la minaccia al patrimonio del Consorzio e dunque attuale e concreta la necessità di quest’ultimo di essere tenuto indenne. L’opposizione, seppure per motivi di diritto parzialmente diversi da quelli dedotti, può quindi ritenersi fondata e va accolta.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. La parte opposta deve quindi essere condannata a rifondere in favore della parte opponente le spese del presente giudizio, che in assenza di nota spese, vengono liquidate in dispositivo prendendo in considerazione valori fra i minimi e i medi stabiliti dalle tabelle allegate a tale DM, tenuto conto del valore della controversia e del fatto che non è stata espletata alcuna attività istruttoria (è stata infatti depositata dalla parte opponente la sola memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sul procedimento civile iscritto al n. R.G. XXXXXXXXX, così dispone:
1. ACCOGLIE l’opposizione proposta da G. I. s.p.a. e, per l’effetto, dichiara la nullità del precetto notificatole in data 13.09.2012 dal C. d| B. dXXXX P. I.;
2. CONDANNA il C. d| B. dXXXX P. I. a rifondere in favore di G. I. s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 660,00 per esborsi documentati, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Gorizia, il 8 marzo 2016
Il Giudice
dott.ssa Francesca Ajello

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