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Tempestività del deposito telematico: la ricevuta di accettazione e consegna non basta
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Ai fini della richiesta di autorizzazione al deposito di atti con modalità cartacee ovvero rimessione in termini non è sufficiente giustificarne l’istanza mediante produzione delle sole ricevute di accettazione e consegna emesse nella procedura di deposito telematico ma necessita l’allegazione delle restanti due ricevute generate dal sistema. Ordinanza del Tribunale di Milano emessa in data 8 ottobre 2015.
(Trib. di Milano, 8 ottobre 2015)