Sentenze

Tribunale di Bolzano, Sez. II Civile – Sentenza n. 748/2016 del 31.05.2016 (Dott. J. Dorfmann)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Julia Dorfmann, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. XXX R.G. promossa da:
M. I., rappresentata e difesa dall’avv. dott. G. W., presso il quale ha eletto domicilio

– attrice –

contro:

P. J. S.a.s., (C.F. ), in persona del legale rappresentante G. A. P., rappresentata e difesa dall’avv. dott. T. B., presso il quale ha eletto domicilio

– convenuta –

in punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione all’udienza dd. 25.02.2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

precisate dal procuratore di parte attrice: conclude come da verbale d’udienza dd. 25.02.2016:
“Accertarsi la responsabilità esclusiva contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta nella causazione dell’incidente e condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell’attrice a titolo di risarcimento danni dell’importo di €54.242,68 o quell’importo maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo e alle spese di procedura e di CTU. ”
precisate dal procuratore di parte convenuta: conclude come in comparsa di costituzione:
“Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione di data 30.09.2011 I. M. ha citato in giudizio la società P. J. S.a.s., chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno subito, in occasione di un infortunio sciistico verificatosi il 28.12.2009 ad Ortisei.
In particolare l’attrice espone che, mentre ella risaliva con lo skilift “P.”, gestito dalla convenuta, poco prima della stazione a monte, vedeva cadere lo sciatore che la precedeva. Nel tentativo di evitare tale intralcio, la sig.ra M. cadeva a sua volta. Nonostante la caduta di entrambi gli sciatori l’addetto allo skilift, presente alla stazione a monte, non arrestava l’impianto. L’attrice deduce di non essere riuscita a sganciarsi e di essere stata trascinata dallo skilift per almeno 10 metri oltre il punto di sganciamento, venendo in seguito sbalzata oltre il cumulo di neve.
In conseguenza di un tanto, l’attrice afferma di aver subito lesioni personali, lamentando un danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in Euro 54.242,68; chiede, di conseguenza, la condanna della convenuta al pagamento del predetto importo.
Si è costituita in giudizio la società P. J. S.a.s., contestando la propria responsabilità per l’accaduto, in particolare, la conclusione del contratto di skipass, la dinamica del sinistro ed eccependo l’intervenuta prescrizione di ogni diritto.
La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito indicati.
Sulla base delle testimonianze assunte, l’infortunio può essere ricostruito esattamente nei termini affermati dall’attrice, come anche la conclusione del contratto di skipass con la società convenuta.
Quest’ultima non contesta di essere la gestrice dell’impianto di risalita, sul quale si è verificato il fatto.
È pure infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, fondata sull’assunto che nel caso in esame troverebbero applicazione le norme sul contratto di trasporto, per il quale l’art. 2951 c.c. stabilisce la prescrizione breve di un anno. L’attrice, con l’atto di citazione, ha dimesso la corrispondenza intercorsa con la società di assicurazione della convenuta, dalla quale risulta che la stessa, per il tramite del suo avvocato, già nell’ottobre 2010, ha segnalato l’infortunio e quantificato il danno occorsole alla società di assicurazione (cfr. doc. 14, 15, 16 dell’attrice).
Tale corrispondenza non è stata contestata.
Va considerato che i dati riguardanti la copertura assicurativa potevano essere forniti alla sig.ra M., secondo l’id quod plerumque accidit, soltanto dalla convenuta medesima, su apposita richiesta dell’attrice. Da ciò se ne desume che l’attrice, comunicando previamente alla convenuta l’infortunio, ha manifestato la propria volontà di far valere il proprio diritto al risarcimento, cosicché il decorso della prescrizione deve ritenersi in ogni caso interrotto (cfr. ex multis Cass., n. 24054 del 25.11.2015). Tale conclusione rende superfluo ogni approfondimento della natura del contratto di skipass.
Chiarito in tal modo il profilo relativo alla decorrenza del termine prescrizionale, appare quindi superfluo affrontare la questione relativa alla qualificazione della presente fattispecie quale contratto di trasporto.
Ciò posto, occorre affrontare la questione della responsabilità nella presente specie.
In merito agli obblighi del gestore dello skilift va osservato quanto segue.
Considerando che la fune dello skilift è sempre in movimento, i due momenti più difficili, per i quali va prestata la maggiore attenzione, sono quelli relativi alla fase di aggancio dello sciatore all’impianto e quello relativo all’abbandono del piattello, una volta giunto alla stazione a monte. Non a caso, proprio in corrispondenza di tali due situazioni vi si trova sempre il personale addetto che sarebbe tenuto a vari obblighi, tra i quali, la sorveglianza sul corretto comportamento degli sciatori e soprattutto l’azionamento dei comandi di rallentamento o arresto dell’impianto in caso di difficoltà dell’utenza.
Nella presente fattispecie, sulla base del contratto di skipass concluso ed in base alla legge n. 363/2003 (cfr. art. 3 della legge 363/2003: “I gestori delle aree sciabili assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza’”) incombeva sulla convenuta, quale gestore dell’impianto di risalita, l’obbligo di assicurare, proprio in occasione della caduta dei due sciatori, l’arresto immediato dell’impianto. Non avendo essa provveduto ad un tanto, neppure dopo la caduta dell’attrice, anche quando la stessa stava per essere trascinata oltre il punto di sganciamento, va affermata la responsabilità della convenuta per l’infortunio verificatosi.
Al contempo, va però accertato un concorso di colpa dell’attrice nella causazione del danno. Se la stessa, accortasi della caduta dello sciatore che la precedeva, avesse subito lasciato il piattello, avrebbe probabilmente evitato di essere trascinata sull’accumulo di neve oltre il punto di sganciamento e la conseguente caduta a terra; infatti, si trattava di uno skilift ossia una tipologia d’impianto che consente soltanto la risalita dello sciatore mediante il c.d. piattello che funge da seggiolino per lo stesso. La fune dell’impianto è in costante movimento e fondamentale per lo sciatore diviene quindi il momento dello sganciamento dallo skilift, attraverso l’abbandono del piattello ed il suo recupero ad opera del meccanismo di avvolgimento della molla del traino.
Sul punto va evidenziato che la teste K. L. M., figlia dell’attrice, ha dichiarato che la propria madre, che viaggiava prima di lei, non avrebbe lasciato il piattello a causa dell’impaccio del momento. È da presumere che la detta descrizione dello stato animo, risalente al momento dell’infortunio, le sia stata fornita dalla stessa madre. Tuttavia, la reazione inappropriata dell’attrice non vale ad escludere del tutto la responsabilità della società convenuta, in quanto è a sua volta in parte attribuibile alla stessa che non ha tempestivamente arrestato l’impianto e non ha quindi impedito che l’attrice andasse a finire nella zona di uscita; inoltre, la caduta dello sciatore che la precedeva ha costituito un imprevisto per l’attrice che le ha creato un impaccio tale da impedirle di non sganciarsi tempestivamente dallo skilift, sicché essa è stata portata oltre il punto di sganciamento e quindi verso l’accumulo di neve, finendo così per cadere a terra.
Il concorso di colpa dell’attrice va limitato, di conseguenza, alla quota di un quarto, mentre la residua quota di colpa incombe sulla convenuta; quest’ultima deve essere condannata a rifondere all’attrice i danni occorsi nella detta misura.
Accertata in questi termini la responsabilità, occorre ora procedere alla liquidazione dei danni.
Con riferimento ai danni patrimoniali subiti dall’attrice, si evidenzia che è soltanto parzialmente fondata la richiesta di rimborso spese di Euro 1.218,00 (è evidente che per un mero refuso l’anzidetto importo è stato indicato, a pag. 3 dell’atto di citazione, con Euro 218,00 soltanto) relative al mancato pernottamento presso la struttura alberghiera, a causa del ricovero presso l’Ospedale di Bolzano.
Sul punto va evidenziato che dal documento 11 dell’attrice emerge che il predetto importo si riferisce all’alloggio per tre persone della durata di 7 giorni.
Considerato, inoltre, che l’attrice ha usufruito della struttura alberghiera per un giorno antecedente al sinistro ossia dal 27.12. all’28.12.2009, alla stessa spetta per il soggiorno non goduto il rimborso di Euro 348,00 soltanto (Euro 1.1218: 3 = Euro 406; 406:7 = Euro 58; 58×6 = Euro 348,00).
Degli ulteriori danni patrimoniali risultano congrue e riferibili all’incidente de quo, a giudizio del ctu dott. Pier Giorgio Tubaro, le spese di cura e gli esami medici per l’importo complessivo di Euro 349,48 (Euro 15,00 per il ticket Ospedale di Bolzano; Euro 40,00 per il ricovero a Hannover; Euro 54,48 per la fisioterapia; Euro 240,00 per la relazione del dott. Regele).
Con riferimento alle conseguenze non patrimoniali discendenti dal sinistro vengono in rilievo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta. Queste ultime sono da ritenersi, anche sotto tale ultimo profilo pienamente condivisibili, essendo l’elaborato di c.t.u. esente da censure.
Ebbene, all’esito della c.t.u. è emerso che a causa dell’evento infortunistico del 28.12.2009 la sig.ra I. M. riportava una frattura instabile da scoppio del primo corpo vertebrale lombare. La durata della malattia post traumatica viene indicata in complessivi 190 giorni, di cui
– 33 giorni di invalidità temporanea assoluta;
– 37 giorni di invalidità temporanea relativa al 75%;
– 60 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
– 60 giorni di invalidità temporanea relativa al 25%.
I postumi permanenti vengono valutati dal c.t.u. nella misura del 13-14%, e quindi 13,5%.
Alla luce di tali risultanze della c.t.u., cui codesto Tribunale non intende discostarsi, può dunque procedersi alla liquidazione dei danni.
Con riferimento al danno non patrimoniale, come è noto, il Tribunale di Bolzano, si avvale delle tabelle milanesi che propongono una liquidazione congiunta:
a) del c.d. danno non patrimoniale “permanente”, comprensivo del danno conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali “medi” ovvero peculiari) e del danno non patrimoniale, conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva” in via di presunzione, riferito ad un dato tipo di lesione (vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard” personalizzato in ragione delle particolari condizioni soggettive del danneggiato nonché del c.d. danno morale);
b) del danno non patrimoniale “temporaneo”, comprensivo dei pregiudizi, in passato, liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo e che ora devono intendersi in chiave unitaria.
Ciò premesso, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo”, le tabelle milanesi aggiornate al 2014 suggeriscono, in relazione ad ogni giorno di invalidità temporanea al 100%, una forbice di valori monetari, compresa da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 145,00.
Nel caso di specie, tenuto conto della circoscritta entità delle lesioni, della non eccessiva durata dell’infermità e del circoscritto numero di accertamenti e controlli resisi necessari per la cura delle lesioni, si reputa opportuno liquidare il quantum, applicando i valori standard ossia quelli minimi della forbice proposta e, dunque, l’importo di Euro 96,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta (cfr. per l’applicazione del valore minimo della forbice, quale valore standard, suscettibile di essere poi personalizzato fino ad un massimo anche la circolare dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano dd. 16.07.2014, reperibile sul sito web del Ministero della Giustizia).
A ben vedersi, una corretta applicazione della Tabella Milanese comporta che il giudice non dovrà più liquidare una somma risultante dalla media degli importi previsti tra il minimo ed il massimo dei valori, altrimenti risulterebbe ingiustificatamente aumentato il quantum liquidato. Al contrario, il giudice non dovrà riconoscere alcunché oltre l’importo tabellare previsto al minimo, in difetto di una specifica allegazione e, in caso di contestazione, di una prova (anche se presuntiva) di un peculiare pregiudizio anatomo – funzionale, di relazione o di sofferenza patiti dalla vittima.
Per l’invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale d’invalidità riconosciuta per ciascun giorno. Trattandosi di importo liquidato all’attualità, per ristorare il lucro cessante conseguente al ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento possono attribuirsi, sempre in via equitativa, alla parte attrice, gli interessi compensativi al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere dalla data del fatto lesivo (28.12.2009) sino ad oggi, calcolati sull’importo complessivo, valutato in base agli indici ISTAT, sino alla data dell’accadimento lesivo e ad ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici (cfr. Cass. Civ., sez. un. 17.02.1995 n. 1712). Sulla somma così ottenuta, divenuta debito di valuta, maturano gli interessi legali a far data dalla presente sentenza sino al saldo. Quanto alla richiesta della sig.ra I. M. di personalizzare ulteriormente il trattamento liquidatorio tramite riconoscimento
di un importo a titolo di danno morale (“S.”) si segnala che la medesima non ha allegato circostanza alcuna che consente di ritenere presente, nella specie, una situazione che si discosti in modo apprezzabile da quella ordinaria.
Si consideri che le circostanze sulla base delle quali il giudice è chiamato ad operare la personalizzazione del danno vanno necessariamente allegate dalle parti, entro i termini processuali a tal fine previsti. Per contro, nessuna personalizzazione può farsi sulla base di circostanze di fatto mai allegate dalle parti. Ne discende che nulla si può riconoscere all’attrice a tale titolo.
Applicando i suddetti criteri alle risultanze istruttorie e considerando il concorso di colpa di dell’attrice nella causazione del sinistro, tale per cui gli importi vanno ridotti di un quarto, emerge che ad essa spetta ancora, a titolo di risarcimento danni, l’importo complessivo, comprensivo di rivalutazione ed interessi sino al giorno della sentenza, di Euro 36.899,85, come si può evincere dalla tabella che segue:
VOCE DI DANNO IMPORTI (in Euro, già ridotti di un quarto)
Danno patrimoniale:
– Spese per cure mediche (interessi e rivalutazione dalla data media del 262,11 01.03.2010)
– Spese per albergo (interessi e rivalutazione dalla data del 03.01.2010) 261,00
Danno non patrimoniale
-invalidità permanente (punti di i.p.: 13,5%) 25.858,88
-” devalutato alla data della fine della inabilità temporanea 24.152,26
– invalidità temporanea al 100%: gg. 33 2.376,00
– invalidità temporanea al 75%: gg. 37 1.998,00
– invalidità temporanea al 50%: gg. 60 2.160,00
– invalidità temporanea al 25 %: gg. 60 1.080,00
-” invalidità temporanea, importo devalutato alla data del sinistro 7.018,47
Totale danno non patrimoniale 33.472,88
-” importo devalutato alle date indicate 31.170,73
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) 2.281,20
Interessi legali (sul capitale via via rivalutato annualmente) 2.924,81
TOTALE DOVUTO (comprensivo di rivalutazione ed interessi sino al giorno 36.899,85 della sentenza)
La società convenuta va condannata, di conseguenza, al pagamento all’attrice del predetto importo.
Considerato l’esito di lite ed, in particolare, che le richieste della sig.ra I. M. sono state accolte, sebbene per un importo inferiore, pari a poco più di un terzo, di quanto dalla medesima richiesto in atto di citazione, si ritiene giustificato porre le spese di lite integralmente a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese per la consulenza d’ufficio espletata vengono poste in via definitiva a carico della società convenuta.
P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, nella persona del Giudice dott.ssa Julia Dorfmann, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
condanna
la società P. J. S.a.s. al pagamento ad I. M. dell’importo di Euro 36.899,85 (già comprensivo di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e di interessi maturati alla data odierna) oltre agli interessi legali su tale importo nella misura di cui all’art. 1284 c.c. da oggi fino al saldo, a titolo di risarcimento danni;
condanna
la società P. J. S.a.s. a rifondere ad I. M. le spese di lite che liquida per compenso in Euro 7.254,00 e per spese vive in Euro 696,53 oltre accessori come per legge (spese forfettarie, IVA, CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
pone
in via definitiva le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico della convenuta società P. J. S.a.s.
Così deciso a Bolzano in data 28.05.2016
il Giudice
Dott. Julia Dorfmann

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