Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 1462/2015 del 4.06.2015 (Dott.ssa Roberti)

Appalto: altre ipotesi ex. art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex art. 1669 cc)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Il giudice onorario, dott.ssa Roberta Roberti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.9101/13 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con atto di citazione notificato il 30.11.2012

da

PF Srl, P.1VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell’atto di citazione, dall’avv. A. P., domiciliato presso il cui studio in Verona,

– parte attrice opponente –

contro

D. P. Snc di F. A. e I. M., P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dagli avv. E. G. e S. R., domiciliata presso il cui studio in San Bonifacio

– parte convenuta –

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.6/9/12 Cont.: n.1883 Cron.; n.339/12 ING emesso in data 19.9.2012 Giudice dott. Maurizio MARTORO. Conclusioni per parte attrice opponente: “Nel merito: revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.339/12 DI, n.619/12 Cont., n.1883 Cron. emesso dal Tribunale di Verona sezione distaccata di Soave in data 10.9.2012 in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atto. In ogni caso, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti di PF Srl e dichiararsi clic nulla è dalla stessa dovuto a D. P. Snc. Compenso professionale, spese 4% CPA ed IVA interamente rifusi, anche ex art. 96 cpc. In via istruttoria: omissis: Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande proposte da controparte.

Conclusioni per parte convenuta:

“Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande proposte da controparte; nel merito: rigettarsi l’opposizione ex adverso presentata avverso il decreto ingiuntivo n.339/12 INC., n.619/12 CONT., n.1883 CRON., emesso dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, in quanto infondala in fatto ed in diritto e per le ragioni tutte esposte in comparsa di costituzione e risposta, per l’effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso; accertato e dichiarato per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e in atti che il credito vantato da D. P. snc di F.A. e I. M. nei confronti dell’opponente ammonta ad € 10.118.80 oltre alte spese ed agli interessi così come previsti per decorrenza e misura di saggio dagli arti. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo e, per l’effetto, condannarsi PF Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di D. P. sne di F. A. e I. M. la somma di € 10. 118,80 oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 713,00 e oltre accessori di legge e agli interessi di cui agli arti.4 e 5 D.Lgs.231/02 dal dovuto fino al saldo effettivo; in via istruttoria: omissis. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.

D. P. Snc chiedeva ed otteneva in via monitoria la condanna di P.F. Srl al pagamento dell’importo di € 10.118,80 oltre accessori quale saldo delle prestazioni eseguite e meglio specificate in seno alla fattura n.8 del 29.2.2012, tenuto conto dell’importo già corrisposto a titolo di acconto. Avverso il decreto ingiuntivo emesso proponeva opposizione la P.F. Srl che contestava come i lavori eseguiti su incarico della stessa presso il cantiere di Cerea fossero stati interamente saldati così come evidenziato nella fattura n.44 del 28.11.2011 (doc.4) e come, le ulteriori prestazioni incaricate a rifinitura che quantificava in complessivi € 4.518,80, fossero state interamente pagate mediante la consegna c conseguente incasso dell’assegno prodotto sub doc.6 dell’importo di € 10.000,00 che, per la rimanenza, veniva trattenuto quale acconto su ulteriori lavori incaricati presso altro cantiere.

Sulla base delle superiori considerazioni, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituiva ritualmente D. P. Snc che contestava le avverse deduzioni e pretese di cui chiedeva il rigetto.

Assunta la prova testimoniale, veniva incaricata CTU onde quantificare il costo delle opere oggetto della domanda monitoria; all’udienza deputata al conferimento dell’incarico le parti chiedevano la revoca dell’ordinanza ammissiva della consulenza sulla premessa, quanto all’opponente, che controparte non avesse fornito prova delfini e del quantum delle prestazioni di che trattasi e, quanto alla convenuta, che la consulenza tecnica d ufficio fosse “non necessaria, rimettendosi alla valutazione del Giudice”.

La causa veniva quindi rinviata all’udienza del 8.10.2014 per la precisazione delle conclusioni e, in tale data, trattenuta a decisione.

L’opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.

Richiamato, invero il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. per tutte Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009) a mente del quale “La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli 01 dinari mezzi di prova dall’opposto”, deve osservarsi come, nella fattispecie di che trattasi, parte convenuta, a fronte dell’eccezione di pagamento integrale opposta dalla PF Srl, non abbia provato la sussistenza del proprio credito.

Invero, ritenuto pacifico, per ammissione di entrambe le parti, l’avvenuto pagamento della somma di € 10.000, in difetto di prova in ordine all’effettivo valore delle prestazioni eseguite dalla convenuta (il cui onere probatorio gravava sulla medesima) anche in seguito alla richiesta di revoca della consulenza tecnica all’uopo disposta, deve ritenersi che parte opponente abbia interamente estinto la propria posizione debitoria.

Se infatti deve ritenersi che parte convenuta abbia eseguito prestazioni ulteriori rispetto a quelle indicate in seno alla fattura n.44, a fronte della dichiarazione resa dal teste R. G. in ordine all’avvenuto saldo delle opere di che trattasi tramite il versamento dell’importo (ben superiore) di € 10.000,00, parte convenuta non ha fornito prova di quanto dedotto.

In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato; parte convenuta andrà condannata a rifondere a parte opponente le spese processuali, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa, accoglie l’opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.619/12 Cont.; n.1883 Cron.; n.339/12 ING emesso in data 19.9.2012 Giudice dott. Maurizio MARTORO.

condanna D. P. Snc di F. A. e I. M. a rifondere a P.F. Srl le spese processuali che si liquidano nella somma di € 4.600 oltre CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in Verona, 5 maggio 2015.

Il Giudice

Dott.ssa Roberti

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