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Sì alla detenzione domiciliare “speciale” per le madri di figli gravemente disabili

Sì alla detenzione domiciliare per le madri di figli gravemente disabili, per tutta la durata della pena e a meno che non ci sia un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.

La sentenza n. 18 emessa dalla Corte Costituzionale accoglie le censure mosse dalla Cassazione nei confronti dell’articolo 47-quinquies, I comma, Ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975). In esame il punto in cui non si prevede che la detenzione domiciliare possa scattare per le madri di figli affetti da grave disabilità e maggiori di 10 anni; punto, invece, specificato dall’art. 3, III comma, l. n. 104/1992.

La Corte ha rimosso il limite dei 10 anni di età in nome della tutela del figlio, in quanto soggetto incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano con la madre. Tutto ciò rientra in una giurisprudenza costituzionale che vede le relazioni familiari come determinanti per la cura della persona più fragile. Questa sentenza, quindi, rientra nella protezione della maternità (art. 31 Costituzione) in quanto rapporto che non si esaurisce nelle prime fasi di vita del figlio.

Fonte
Corte Costituzionale
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Redazione interna sito web giuridica.net

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