News giuridicheResponsabilità e risarcimento danni

Risarcimento per danno parentale: scatta solo se il legame affettivo è reale

Corte di Cassazione – sentenza n. 9010/2022, sez. Terza Civile

Niente risarcimento per la perdita del coniuge se il defunto e il coniuge sono separati di fatto e hanno relazioni stabili con altri.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 9010/2022, censurando così la decisione presa nei primi due gradi di giudizio.

Il caso

La vedova chiedeva il risarcimento per danno parentale in seguito alla morte del marito per trattamenti sanitari inadeguati.

Il tribunale locale aveva riconosciuto il risarcimento in automatico, senza tenere conto del fatto che la coppia fosse separata di fatto, che il defunto avesse una relazione extraconiugale stabile e che la vedova avesse instaurato una nuova relazione poco dopo la perdita. Decisione confermata in Corte d’Appello.

Secondo la Corte di Cassazione, però, il riconoscimento di un risarcimento simile non deve essere automatico. Citando vari precedenti (in particolare Cass. ordinanza n. 255774/2019, Cass. sentenza n. 2822/2019, Cass. ordinanza n. 7743/2020, Cass. sentenza n. 10579/2021), si conclude che i giudici di merito avrebbero dovuto indagare con maggiore attenzione la situazione sentimentale della coppia.

Il danno parentale

Come si può leggere nella sentenza, il danno da perdita del rapporto parentale è non patrimoniale e legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto in forma di danno morale per lesione del rapporto. In questi termini, il giudice deve valutare la sussistenza e l’entità dell’affettività che lega il nucleo familiare minimo. Se il legame affettivo si era perso già prima della dipartita del coniuge, il danno deve essere ricalcolato o anche dichiarato non degno di risarcimento. Semmai spetta al superstite provare la permanenza di un vincolo affettivo idoneo a generare sofferenza per la perdita, e questo nonostante l’allontanamento.

banner quadrato visual analytics iltuoforo.net
rassegna merito milano uscita
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button