Riforma penale: il Cdm approva il decreto su impugnazioni
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Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo in tema di giudizi d’impugnazione che prevede la delega Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario contenuta nell’art. 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), l) e m) della legge 234 giugno 2017, n. 103.
La modifica ha come fine la diminuzione del numero di processi che gravano sugli uffici giudiziari andando a semplificare il procedimento di appello e cassazione. Il tutto rientra in un programma più ampio atto a garantire una ragionevole durata del processo.
I principi della delega sono orientati a:
- modificare il procedimento davanti al giudice di pace;
- individuare gli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello;
- ridurre i casi di appello;
- limitare l’appello incidentale al solo imputato.
Intervento principe del decreto è rivolto al sistema delle impugnazioni, andando a limitare i poteri di appello sia del pubblico ministero sia dell’imputato. Si andrà a circoscrivere il potere d’impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti risultino soddisfatte.
Per quanto riguarda la riduzione della legittimazione dell’impugnazione di merito:
- al pubblico ministero viene precluso l’appello delle sentenze di condanna, ovvero le sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva salvo alcuni casi specifici;
- all’imputato viene precluso l’appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie (quando il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il fatto).