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Rettifica sesso anagrafico: intervento chirurgico non obbligatorio

Tribunale di Monza - sentenza n. 30/2021 del 04.01.2021

È possibile ottenere la rettifica di attribuzione di sesso senza sottoporsi a un intervento demolitorio-ricostruttivo dei caratteri sessuali primari?

La risposta arriva dal Tribunale di Monza (sentenza n. 30/2021), il quale ha analizzato la domanda di rettificazione del sesso anagrafico presentata da parte attrice.
Nel 2000 il soggetto aveva avviato una terapia ormonale “femminilizzante” in forma lieve, senza sottoporsi a un intervento chirurgico di modifica degli organi sessuali; quest’ultimo considerato eccessivamente invasivo e rischioso per la propria salute.

Il punto della questione è tutto qui: si può procedere alla domanda di rettifica senza la modifica degli organi sessuali?

È vero che l’art. 1 della Legge 164 del 14 aprile 1982 stabilisce che «la rettificazione del sesso si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali»; concetto rimarcato dalle modifiche introdotte dall’art. 31, comma IV, Legge 150/2011: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».

I giudici di Monza, però, sottolineano che tale intervento è un rischio troppo grande per basare su di esso il riconoscimento di un diritto. In tal senso, basterebbe accertare «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell’identità di genere serio e univoco nel percorso scelto e compiuto nell’approdo finale». In aggiunta, «la previsione che la rettificazione dell’attribuzione di sesso possa avvenire solamente all’esito di un intervento chirurgico di cosiddetta normo conformazione dei caratteri sessuali primari rappresenterebbe […] un’irragionevole compressione del diritto alla propria identità sessuale, in violazione degli artt. 2, 32 e 117, comma I, Cost. e dell’art. 8 CEDU».

Dando esito positivo all’accertamento della nuova identità di genere, la documentazione fornita da parte attrice è bastata per confermare la rettificazione dell’attribuzione di sesso.

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