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Reddito di cittadinanza: l’obbligo di comunicare le variazioni vale anche per i sostegni pubblici

Corte di Cassazione – sentenza n. 41183/2021, sez. Terza Penale

Se il soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza non comunica le variazioni di reddito dovute ai sostegni pubblici, scatta la confisca sul conto.

È quanto stabilito dalla terza sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 41183/2021, rifacendosi a quanto previsto dall’art. 7, comma II del Decreto legge 4/2019: «L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini […] è punita con la reclusione da uno a tre anni.»

La sentenza

L’origine lecita dei 2.700 euro sequestrati, un premio di nascita ed elargizioni a sostegno dei lavoratori in difficoltà, non è servita a bloccare il sequestro. Il soggetto, sebbene abbia ribadito la sua buona fede, doveva informare la variazione di reddito. Il denaro accumulato, dato il suo carattere fungibile, è da considerare come profitto.

In aggiunta il ricorso presentato dal soggetto non è ammissibile in Cassazione, la quale ha come competenza solo la configurabilità del reato. Questo tipo di controversie devono «essere proposte al giudice dell’esecuzione, mentre le contestazioni sulla corrispondenza fra il valore complessivo indicato nel decreto di sequestro ed il valore effettivo dei predetti beni, che si risolvano in istanze di restituzione parziale, devono essere rivolte al pubblico ministero che, in caso di mancato accoglimento, deve trasmettere richiesta, corredata di parere ex art. 321, comma 3, cos. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari, il cui provvedimento è impugnabile dinanzi al tribunale per il riesame delle misure coercitive (sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Cerea, Rv. 276951)». Per questo motivo, in aggiunta alla somma sequestrata, è stata aggiunta un’ammenda di 3.000 euro e la condanna alle spese.

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