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Il reato di furto: quantificazione e aggravanti

Il delitto di furto punisce la condotta del soggetto che sottragga una cosa mobile a chi la detiene, impossessandosene; ciò significa che può essere accusato di furto anche colui che sottragga un bene mobile a chi non ne sia il proprietario ma solamente mero possessore, poiché oggetto di tutela del reato di furto è non solo la proprietà, ma anche il possesso.
Il reato di furto, qualora si configuri nella forma cosiddetta “semplice”, prevista dall’art. 624 del Codice Penale (ovvero sia senza la ricorrenza di circostanze aggravanti), è punibile a querela della persona offesa e comporta la pena da sei mesi a tre anni di reclusione e da 154 a 516 € di multa.
Qualora invece nel reato di furto contestato si abbia la presenza di circostanze aggravanti tra quelle specificamente dettate proprio in tema di furto dall’art. 625 del Codice Penale, oppure quella prevista dall’articolo 62 n. 7 del Codice Penale (l’aver cagionato, nei reati contro il patrimonio, un danno di rilevante entità alla persona offesa) si parla di “furto aggravato”.
A livello di pena applicabile occorre in tal caso distinguere a seconda del numero di aggravanti sussistenti nella fattispecie: nel caso di furto aggravato da una sola circostanza aggravante la pena applicabile oscillerà tra i due e i sei anni di reclusione e tra i 927 e i 1.500 € di multa.
Qualora, invece, nel caso concreto siano sussistenti due o più circostanze aggravanti (e in questo caso si parla di “furto pluriaggravato”) la pena prevista è la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 206 a 1.459 €.
In tutti i casi di furto aggravato il reato è procedibile di ufficio; a tal proposito è quasi d’obbligo precisare come concretamente sia molto raro che il reato di furto venga contestato nella forma semplice, perché nella pratica quasi sempre in una determinata condotta furtiva è possibile rinvenire la sussistenza di almeno una delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625 del Codice Penale.
Per la configurazione del reato di furto, dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato, è previsto il cosiddetto “dolo specifico”, ovvero sia è necessario che il colpevole abbia agito al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sono previste pene edittali ancor maggiori nel caso in cui l’azione furtiva avvenga introducendosi in un luogo che costituisce privata dimora o pertinenza di una privata dimora (si parla in questo caso di furto in abitazione) oppure strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona offesa (furto con strappo o cosiddetto “scippo”).
In tali casi, senza la sussistenza di circostanze aggravanti, la pena applicabile sarà la reclusione dai tre ai sei anni e la multa da € 927 a € 1.500; qualora invece i fatti previsti dall’art. 624 del Codice Penale siano aggravati da una o più circostanze la pena applicabile sarà la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da € 927 a € 2.000.

Avv. Giuseppe Migliore

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