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Fino a dove può spingersi la responsabilità degli insegnanti?

Nella sentenza n. 20026/2017 del tribunale di Bologna, la parte attorea adisce l’autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento del danno in seguito a un infortunio occorso durante l’ora di educazione fisica.
Secondo l’art. 2048 del c.c.: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
Siamo dinanzi a un caso di responsabilità oggettiva o colposa?
Nonostante sull’insegnante gravi una responsabilità molto stringente, ossia avere adottato tutte le misure volte a evitare il fatto, secondo la dottrina maggioritaria la più intensa difficoltà probatoria non è bastevole a configurare una  responsabilità oggettiva.
Chiarita la qualificazione giuridica, non può negarsi che, nel caso di specie, la responsabilità dell’insegnante sembra essere pacifica. Così non è.
Facendo riferimento alla sentenza n. 1197/2007 della Cassazione, «non vi è responsabilità degli insegnanti né può configurarsi l’ipotesi di attività pericolosa ex art 2050 c.c., nel caso in cui, durante l’ora di educazione fisica, l’infortunio è causato da danno accidentale ascrivibile ad errore del minore stesso».
Preso atto che la Cassazione fa riferimento all’attività calcistica, a fortiori si può ritenere che sia da escludersi la responsabilità dell’insegnante nel caso di specie, in cui l’alunno si è fratturato il polso «in un esercizio ginnico svolto a corpo libero senza impiego di strumenti particolari».
Alla luce di ciò, la tesi minoritaria – che ascrive la responsabilità degli insegnanti nel novero della responsabilità oggettiva – sembra essere quanto meno pretestuosa.

Leggi il testo integrale
Corte di Cassazione, Sentenza n. 1197/2007
Tribunale di Bologna, sentenza n. 20026/2017

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