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Protezione soggetti incapaci: un breve excursus

Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 840/2016, pronuncia l’interdizione di un’anziana signora affetta da demenza senile vasculo-degenerativa risultante, in esito a consulenza neurologica, come soggetto «che necessita di assistenza continua per svolgere le comuni attività quotidiane»; conclusione per nulla scontata a cui il Tribunale è pervenuto dopo aver brevemente rammentato il ruolo e il perimetro della tutela rispetto agli altri istituti disciplinati nel titolo XII del libro I del codice civile a protezione dei soggetti incapaci, nonché dopo un breve excursus circa i consolidati principi di diritto elaborati sul tema dalla giurisprudenza della Consulta e della Suprema Corte.
È comunemente noto a tutti come oggigiorno l’interdizione in linea di principio sia da considerare una forma di protezione eccezionale e residuale, da applicarsi solo laddove non sia possibile garantire al soggetto incapace un’adeguata protezione mediante il più flessibile e agevole istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nel nostro codice civile con una novella del 2004 con l’obiettivo sì di tutelare attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’esercizio delle funzioni della vita quotidiana, ma limitando il meno possibile la loro capacità di agire.
Purtuttavia vi sono ancora casi, come quello posto all’esame del Tribunale di Savona che qui ci interessa, dove tenendo conto del criterio cd. finalistico l’interdizione risulta essere l’unica strada percorribile per assicurare un’adeguata protezione al soggetto incapace in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nelle sentenze qui richiamate la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) e la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440) hanno ribadito la preminente necessità di rimarcare nettamente i confini tra interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, onde evitare che l’individuazione dello strumento di tutela sia completamente lasciato alla discrezionalità dell’organo giurisdizionale, compromettendo i valori costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione.
Viene poi evidenziato il ruolo eccezionale del tutore (artt. 357 e ss. c.c.), posto che nel nostro ordinamento, anche alla luce dei principi sovranazionali, non è consentito sostituirsi a un altro soggetto con modalità così invasive; invero il tutore ha un’area di operatività autorizzata e controllata dal Giudice Tutelare assai vasta: non solo ha la mera rappresentanza sia patrimoniale che di amministrazione della persona incapace e la sua responsabilità ex lege sia civile che penale, ma deve altresì e in primis occuparsi della sua cura, reperire un’adeguata collocazione (art. 371 c.c.) e individuare modalità di assistenza (cd. progetto personalizzato) sia coinvolgendo il malato che contro la sua volontà, sostituendovisi nelle scelte sia patrimoniali che di diversa natura (come per esempio nelle scelte terapeutiche, rilasciando il consenso informato al posto dell’incapace, potere questo sottratto alla disponibilità del curatore o dell’amministratore di sostegno).
Sarà interessante vedere come influirà su tali questioni, in particolare sull’aspetto delle scelte terapeutiche, la nuova legge sul cd. Biotestamento (L. n. 219/2017) entrata in vigore lo scorso 31 gennaio e che si occupa espressamente dei soggetti incapaci.

Dott.ssa Veronica Foroni

Leggi il testo integrale – Tribunale di Savona, sentenza n- 840/2016

 

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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