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Obbligo di repechage – Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 109/2018, giudice Coco

Corte d’Appello di Bologna – Sentenza n. 109/2018
Dott. Carlo Coco

LICENZIAMENTO – OBBLIGO DI REPECHAGE – CRISI AZIENDALE – RIGETTO
Non ci discosta dal precedente grado di giudizio se dopo il licenziamento dei ricorrenti non siano state effettuate assunzioni di operai a tempo indeterminato per svolgere le mansioni già svolte dai ricorrenti medesimi; le assunzioni poste in essere per coprire picchi produttivi non violano l’obbligo di ripescaggio.

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Tribunale di Ravenna – Sentenza n. 36/2018 del 13/02/2018
Dott. Dario Bernardi

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – REPECHAGE – BUONA FEDE – ARBITRARIETÀ
Nel repechage il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede; non esistono standard oggettivi ma i criteri utilizzabili non devono essere improntati ad arbitrarietà e a irrazionalità; licenziare un soggetto più anziano di un altro, con equivalenza di funzioni, implica arbitrarietà e quindi illegittimità del licenziamento.

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CASSAZIONE 20346/2016
LICENZIAMENTO – REPECHAGE – INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA – RINVIO

In tema di repechage deve cassarsi la sentenza se ha seguito il superato percorso giurisprudenziale che condiziona l’onere del datore di lavoro di provare l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore, in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, unito a quello del lavoratore nel collaborare ad indicare i posti in cui potrebbe essere  utilmente ricollocato. E’ facile rilevarsi che vi sarebbe, in tal caso, un’indebita inversione della prova, a fortiori se si considera che non è affatto agevole per il lavoratore valutare la situazione aziendale del suo datore di lavoro.

CASSAZIONE 5592/2016
LICENZIAMENTO – REPECHAGE – ONERE DELLA PROVA – RINVIO

In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente.

Art. 5 della legge n. 604/66:« L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro».



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Carlo Coco – Presidente
dott. ssa Susanna Mantovani – Consigliere rel.
dott. ssa Maura Mancini – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 3/10/17 e iscritta al n. 762 del ruolo generale dell’anno 2017 posta in decisione all’udienza collegiale in data 23/1/18

promossa da

D. A. e S. M. rappresentati e difesi dall’Avv. M. P. in forza di procura ir calce al ricorso

Reclamanti

contro

P. G. B. s.p.a. rappresentata e difesa dall’Avv. F. V. in forza di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado

Reclamata

OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo

CONCLUSIONI PER I RECLAMANTI

“Come nel reclamo.”

CONCLUSIONI PER LA RECLAMATA

“Come nella memoria di costituzione.”LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore Dott. ssa Susanna Mantovani sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1, 48° comma della legge n. 92/12 depositato in data 24/3/16 D. A. e S. M., premesso di lavorare alle dipendenze della P. G. B. s.p.a. a tempo indeterminato dal 2012, da ultimo con inquadramento del 3° livello del C. Metalmeccanici e mansioni di addetti alla pressa e/o al decapaggio e di essere stati licenziati rispettivamente il 18/10/15 ed il 20/10/15 per asserito motivo oggettivo (riorganizzazione dovuta a crisi economica, a seguito della quale erano stati soppressi dall’organico un posto di addetto alla pressa ed un posto di addetto al decapaggio), eccependo la insussistenza del gmo, il mancato ripescaggio e la violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori fungibili da licenziare ed eccependo altresì la inefficacia del recesso, trovandosi lo S. in quel momento in congedo per infortunio, adivano il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere – previa declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità dei licenziamenti – in via principale la reintegra nel posto di lavoro ed il versamento delle retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali; in via subordinata il pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima rgf. Si costituiva in giudizio la P. G. B. s.p.a ., contestando quanto ex adverso dedotto e replicando puntualmente alle eccezioni di controparte; evidenziava, in estremo subordine, l’infondatezza della domanda principale, posto che, stante la comprovata sussistenza del fatto posto alla base del gmo (introduzione di un nuovo impianto di decapaggio che aveva determinato la stabile eliminazione di un turno di lavoro), era tutt’al più applicabile la tutela risarcitoria di cui al 5° comma dell’art. 18 novellato della legge n. 300/70. Con ordinanza del 29/9/16 il Tribunale di Bologna, ritenuto dimostrato sia il fatto posto alla base del recesso (realizzazione di un nuovo impianto di decapaggio che aveva ridotto ì tempi del ciclo produttivo con conseguente esigenza di sopprimere due unità addette al reparto in questione), sia l’Adempimento dell’obbligo di ripescaggio, sia infine il rispetto dei criteri di scelta; rilevato che il licenziamento dello S. era divenuto efficace al termine della malattia dello stesso (il 17/11/15); respingeva le domande, ponendo le spese di lite a carico dei soccombenti.

Con ricorso ex art. 1, 51° comma della legge n. 92/12 D. A. e S. M. chiedevano la riforma dell’ordinanza, opposta nella parte in cui il giudice aveva ritenuto provato il gmo e assolto l’obbligo di ripescaggio ed aveva ritenuto conforme ai criteri di buona fede e correttezza la scelta operata dall’azienda nella individuazione dei lavoratori da licenziare.

Resisteva in giudizio la P. G. B. s.p.a ., insistendo per il rigetto dell’opposizione.

Dopo avere escusso alcuni testi ed avere concesso un termine per note, con la sentenza n. 891/17 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione, condannando le parti soccombenti alle spese del giudizio.

Proponevano reclamo D. A. e S. M. ex art. 1, 58° comma della legge n. 92/12 per I) violazione dell’art. 2103 c.c., art. 3 della legge n. 300/70 e dell’art. 2697 c.c.; II) violazione dell’art. 3 della legge n. 604/66 ed erronea interpretazione del “giustificato motivo oggettivo”posto alla base del recesso.

Resisteva in giudizio la P. G. B. s.p.a. per la conferma della pronuncia gravata, eccependo l’inammissibilità e comunque la infondatezza delle doglianze avversarie.

All’udienza del 23/1/18, all’esito della discussione orale delle parti, la causa veniva decisa,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è formato giudicato sul rigetto dell’eccezione di inefficacia del licenziamento intimato a S. M. (punto 2 ordinanza del 29/9/16), riproposta in sede di opposizione (pag. 18 del ricorso), ma non esaminata dal giudice a quo; così come si è formato giudicato sulla eccepita violazione dei criteri di buona fede e correttezza (punto le della ordinanza del 29/9/16), riproposta in sede di opposizione (pag. 17) e disattesa dal giudice a quo (pag. 3, terzo capoverso), Si discute quindi unicamente della sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento e dell’adempimento dell’obbligo di repechage, essendo tardiva la doglianza, sollevata in vìa subordinata solo in sede di discussione, sulla condanna alle spese del grado.

Con riferimento al primo profilo, D. A. e S. M. denunciano (II) la violazione di legge e in particolare l’erronea interpretazione circa “il giustificato motivo oggettivo”posto alla base del licenziamento: “Il giudice di prime cure ha escluso l’applicabilità dell’invocata reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro, stante la sussistenza del fatto che i reclamanti avessero lavorato con prevalenza all’impianto pressa e decapaggio e che, a seguito della sostituzione del vecchio impianto, fosse aumentata la produttività del nuovo, consentendo dì effettuare la soppressione di due postazioni di lavoro.

Tale valutazione non risulta del tutto corretta in guanto l’azienda, nelle motivazioni dell’atto espulsivo evidenziava l’esistenza di una crisi economica in atto. Dell’intera motivazione il giudice del Tribunale di Bologna riteneva sufficiente accertare e motivare solo sull’introduzione del nuovo macchinario, e la soppressione del posto di lavoro, ritenendo inutile indagare sulla reale sussistenza della crisi aziendale e motivare in ordine alla contraddizione rispetto l’avvenuta conferma dei contratti temporanei e di somministrazione”. Il motivo è infondato.

Come già evidenziato nella ordinanza del 29/9/16 la crisi economica richiamata nelle due lettere di recesso non costituisce il motivo del licenziamento, quanto il suo presupposto di fatto: per far fronte “sia alla crisi economica che alla crescente concorrenza nel settore”, ottimizzando i processi produttivi, la P. G. B. s.p.a. ha realizzato nel 2015 un nuovo impianto di decapaggio, che ha consentito di ottenere i medesimi risultati produttivi in un tempo notevolmente inferiore, tanto è vero che si è decisa la soppressione di un turno di lavoro (quello notturno) e la eliminazione di due figure in organico (un addetto alla pressa ed un addetto al decapaggio). Queste circostanze – introduzione del nuovo impianto decapaggio, funzionalità dello stesso dall’agosto del 2015, determinazione di due turni al posto dei tre precedenti, essendo state eliminate alcune fasi del processo produttivo, soppressione di due posti in reparto – non sono state contestate dagli attuali reclamanti, come correttamente evidenziato dal giudice a quo.

Ne consegue che è incontrovertibile l’accertamento del fatto posto alla base dei licenziamenti in oggetto e ciò indipendentemente dalla asserita crisi economica, che, peraltro, alla luce dei bilanci prodotti, risulta effettiva.

Con riferimento al secondo profilo, D. A. e S. M. denunciano (II) là violazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 3 legge n. 300/70 (evidente errore materiale, da leggersi 604/66) e dell’art, 2697 c.c. Sostengono che il giudice a quo ha errato nel ritenere assolto l’obbligo di repechage, richiamando a sostegno del loro assunto la motivazione della pronuncia n. 13379/17 della Suprema Corte: “Per prima cosa il giudice ha ritenuto, che i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova della sussistenza di mansioni omogenee rispetto a quelle svolte: tuttavia dalla lettura del verbale redatto in sede di tentativo di conciliazione i lavoratori hanno entrambi dichiarato di essere disponibili allo svolgimento di attività inferiori.

Dall’istruttoria è emerso che i reclamanti avevano svolto la propria attività di lavoro anche in postazioni diverse: il teste R. Y. confermava guanto emerso fino a quel momento, e cioè che i ricorrenti oltre che al decapaggio ed alla pressa avevano svolto mansioni in altre postazioni.

Prima dell’irrogazione del licenziamento nei confronti dei ricorrenti, la società convenuta aveva alle proprie dipendenze lavoratori assunti con contratto di somministrazione, ed in particolare il sig. L. G. dal 02.07.2015 al 18.07.2015, con proroga fino al 31.07.2015 e successivamente fino al 07.08.2015, dal 01.07.2015 al 07.08.2015 il sig. R. M., con mansioni di addetto officina livello 2, e dal 07.09.2015 al 09.10.2015 il sig. M. F., con mansioni di operaio addetto alla produzione livello 2. Tutti i predetti contratti prevedevano un totale di 40 ore lavorative settimanali (docc. 19-20-21). Tali lavoratori venivano confermati ed attualmente risultano prestare attività lavorativa presso la società convenuta, con contratti oggetto di rinnovo in epoca successiva ai licenziamenti; inoltre in data 24.08.2015, solo un mese prima dei licenziamenti, la P. G. B. S. P. A aveva assunto con contratto a tempo indeterminato i sig. ri I. D. e G. M. (docc. 22-23) come operai 2 livello CCNL. Tutti i lavoratori sopra citati sono ancora oggi alle dipendenze della P. G. B. S.p.A.: i sig. ri P. G. e R. M., assunti rispettivamente come fonditore e come addetto all’officina, sono stati adibiti alle mansioni prima assegnate rispettivamente al sig. A. D. e al Sig. M. S..

È dunque in atti la sussistenza di mansioni, anche inferiori, per le quali fossero state effettuate nuove assunzioni, e che vi fosse la disponibilità dei reclamanti al loro svolgimento, come peraltro già accaduto in azienda”. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 434 c.p.c. Gli attuali reclamanti non hanno censurato in alcun modo o non hanno censurato in modo specifico l’iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo: “È ancora emerso che dopo il licenziamento dei ricorrenti, non sono state effettuate assunzioni di operai a tempo indeterminato, per svolgere le mansioni già svolte dai ricorrenti medesimi, ma sono state effettuate solo assunzioni a tempo determinato, per sostituzione e per coprire picchi produttivi, ma la durata di tali rapporti dì lavoro, è stata sempre assai breve.

Non è poi emerso alcun elemento che consenta di ritenere la sussistenza di posti di lavoro liberi, nell’ambito della qualifica dei ricorrenti, su cui operare un repechage, né sul punto i ricorrenti hanno indicato nulla che servisse ad individuare possibili postazioni lavorative libere, con professionalità omogenea a quella dei ricorrenti medesimi, su cui operare il repechage”. Il Tribunale di Bologna ha cioè ritenuto nella fattispecie concreta non violato l’obbligo di repechage in quanto: a) successivamente ai licenziamenti in oggetto non sono stati assunti lavoratori a tempo indeterminato in sostituzione degli attuali reclamanti, ma solo lavoratori a termine per coprire picchi produttivi o sostituzioni (maternità); b) non sono emersi elementi per poter ritenere esistenti vuoti di organico con riferimento alla qualifica posseduta dagli attuali reclamanti, oltre alla carenza di allegazioni per la individuazione di postazioni libere nell’ambito della professionalità posseduta dagli stessi.

Con riferimento alla soprariportata motivazione, gli attuali reclamanti non hanno sollevato alcun rilievo, limitandosi a richiamare quanto contenuto nelle note difensive di primo grado ovvero il reclutamento (con somministrazione) o le assunzioni avvenute prima dei licenziamenti (senza peraltro precisare le mansioni a cui i lavoratori in questione sono stati o sarebbero stati destinati) e ad asserire – del tutto genericamente – che due di questi (G. e M.) sono stati stabilmente adibiti alle mansioni prima assegnate a loro, circostanza questa ultima – peraltro smentita dalla istruttoria – inconferente per l’obbligo di repechage, potendo eventualmente rilevare per il fatto posto alla base del recesso (e cioè la soppressione dei due posti in organico, su cui, come sopra detto, si è formato giudicato). Ne consegue che non può essere messa in discussione l’affermazione del giudice a quo secondo cui è stato assolto l’onere probatorio a carico del datore di lavoro sull’obbligo di repechage.

In ogni caso il motivo è infondato, potendo ritenersi assolto l’onere probatorio in capo all’attuale reclamata.

Invero, al momento del licenziamento (settembre ed ottobre 2015) non vi era alcuna postazione libera in azienda sia con riferimento a mansioni equivalenti che a mansioni non equivalenti – come emerge dai documenti prodotti e confermato dalle deposizioni raccolte – e l’unica assunzione a termine è avvenuta sei mesi dopo ai fine di sostituire una lavoratrice in congedo per maternità. Il reclamo va quindi rigettato.

Le spese del grado, liquidate in base al DM n. 55/14, seguono la soccombenza.

Gli attuale reclamanti non sono tenuti a versare l’ulteriore contributo unificato di cui al disposto dell’art. 13, 1° quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall’art. 1, commi 17° e 18° della legge n. 288/12, attese le dichiarate condizioni reddituali.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, – rigetta l’appello avverso la sentenza n. 891/17 del Tribunale di Bologna, che conferma; – condanna gli attuali reclamanti, in solido tra loro, alle spese del grado, che si liquidano in 3.400,00, oltre agli accessori di legge.

Il Presidente
Carlo Coco

Il Consigliere Rel.
Susanna Mantovani

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