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Obbligatorio il reintegro per i licenziamenti economici se il fatto è insussistente

Corte Costituzionale – Sentenza n. 59/2021

Se usato all’interno di un testo normativo, il condizionale può essere fonte di disuguaglianza. Se poi questo è base della tutela reintegratoria nel caso in cui un lavoratore sia stato licenziato ingiustamente per motivi economici, il gioco è fatto.

Questo è il motivo che ha spinto la Corte Costituzionale (sentenza n. 59/2021) a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori – nel testo modificato dalla “riforma Fornero” – con riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La norma censurata riguarda la parte in cui il giudice, una volta accertata l’insussistenza del fatto posto alla base di un licenziamento economico, «può altresì applicare» (invece di «applica altresì») il reintegro nel posto di lavoro. Un principio facoltativo fonte di disuguaglianza in quanto il reintegro del lavoratore è obbligatorio nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, sempre nel caso in cui siano fondati su un fatto insussistente. Un diverso trattamento per i licenziamenti economici, quindi, non trova alcuna giustificazione.

Fonte:
Corte Costituzionale
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