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Modifica di procedibilità: il Dlgs 36/2018 e il reato di appropriazione indebita

In seguito all’entrata in vigore del Dlgs 36/2018, oltre alla trasformazione di alcuni reati da procedibili d’ufficio a procedibili a sola querela di parte, sono diventate ufficiali le disposizioni transitorie di rimessione in termini (art. 12) le quali consento alle persone offese di presentare querela: in questo senso, il nuovo termine è fissato a 3 mesi dal momento in cui viene notificata alle parti la comunicazione della cancelleria del Tribunale.
Il primo provvedimento riguardante l’adozione delle nuove norme è stato notificato dal Tribunale di Brescia il 24 maggio 2018. Si tratta di un procedimento penale che vede protagonista un amministratore di condominio e l’appropriazione indebita di alcuni milioni di euro.
Le parti in causa, su richiesta del Tribunale, sono state informate della facoltà di esercitare il diritto di querela nel termine stabilito dal Dlgs. In caso di mancata querela, verrebbe a mancare la condizione di procedibilità.
Il reato contestato è previsto all’art. 646 c.p., e prevede che «a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso». Inoltre, nel caso dell’amministratore di condominio, risulta configurabile l’aggravante prevista al n. 11 dell’art. 61 c.p., il quale punisce chi approfitta della fiducia del soggetto passivo e la violazione dei particolari doveri derivanti dal rapporto di mandato e dalla legge. Tale aggravante rende procedibile d’ufficio il reato di appropriazione indebita.
Il nuovo Dlgs, però, cambia le carte in tavola. Prima della sua entrata in vigore, bastava un esposto all’autorità di pubblica sicurezza affinché si potesse aprire un procedimento per appropriazione indebita; e questo a prescindere dalla volontà dei condomini o della loro costituzione a parte civile. Ora, il reato è considerato perseguibile solo a querela di parte presentata dai danneggiati (in questo caso, i condomini).
 
 

Fonte: IlSole24Ore
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